A partire dal 1° maggio 2026 entrerà in applicazione obbligatoria il 22° ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico) del Regolamento CLP n. 1272/2008, la normativa europea che disciplina classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose.
Il 22° ATP è stato introdotto dal Regolamento Delegato (UE) 2024/2564, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30 settembre 2024 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2024. Da tale data produttori e fornitori hanno avuto la possibilità di applicare volontariamente le nuove classificazioni, aggiornando SDS, etichette e classificazioni dei prodotti anche prima della scadenza obbligatoria.
Per questo motivo molte aziende potrebbero aver già ricevuto, negli ultimi mesi, Schede di Sicurezza aggiornate o prodotti con classificazioni differenti rispetto al passato.
Si tratta di un aggiornamento particolarmente rilevante perché coinvolge numerose sostanze utilizzate in ambito industriale, manifatturiero, chimico e cosmetico, introducendo nuove classificazioni armonizzate e modificando classificazioni già esistenti sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e tossicologiche

Cos’è un ATP del Regolamento CLP
ATP significa “Adaptation to Technical Progress”, ovvero adeguamento al progresso tecnico e scientifico.
La Commissione Europea aggiorna periodicamente il Regolamento CLP per:
- recepire nuovi dati tossicologici ed ecotossicologici;
- uniformare le classificazioni delle sostanze a livello europeo;
- migliorare la tutela della salute umana e dell’ambiente;
- adeguare la normativa all’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Gli aggiornamenti avvengono con cadenza frequente (generalmente annuale o comunque periodica) e possono avere impatti concreti sulle aziende che producono, commercializzano o semplicemente utilizzano prodotti chimici.
Cosa introduce il 22° ATP
Il riferimento normativo è il Regolamento Delegato (UE) 2024/2564, che aggiorna l’Allegato VI del CLP, in particolare la Tabella 3 delle classificazioni armonizzate.
Le principali novità riguardano:
- 27 nuove classificazioni armonizzate;
- 16 modifiche a classificazioni già esistenti;
- eliminazione o razionalizzazione di alcune voci precedenti.
In termini pratici significa che alcune sostanze:
- vengono classificate ufficialmente come pericolose per la prima volta;
- cambiano categoria di pericolo;
- ricevono nuove frasi H, pittogrammi o parametri tossicologici;
- possono diventare reprotossiche, sensibilizzanti o maggiormente pericolose per l’ambiente acquatico.
Le sostanze interessate
Tra le sostanze coinvolte dal nuovo ATP troviamo, ad esempio:
- n-esano;
- acetossima;
- acido perborico;
- perossido di benzoile;
- salicilato di esile;
- composti del rame in polvere o granulometria fine.
Particolarmente significativo è il caso del rame in forma fine o polverulenta, che viene ora classificato come pericoloso per l’ambiente acquatico in presenza di specifiche caratteristiche fisiche e dimensionali.
Questo conferma una tendenza normativa ormai consolidata: la pericolosità non dipende solo dalla sostanza, ma anche dalla sua forma fisica, granulometria e biodisponibilità.
Un tema sempre più importante: polveri, nanoforme e particelle fini
Uno degli aspetti più innovativi degli ultimi ATP riguarda proprio l’attenzione crescente verso:
- polveri fini;
- nanoforme;
- aerosol;
- particelle inalabili;
- sostanze in forma massiva rispetto a quella polverulenta.
La stessa sostanza può infatti presentare livelli di rischio differenti a seconda:
- della granulometria;
- della superficie specifica;
- della capacità di dispersione in aria;
- della biodisponibilità biologica e ambientale.
Per le aziende questo significa che non è più sufficiente identificare genericamente la sostanza utilizzata, ma occorre comprendere anche:
- in quale forma viene impiegata;
- se si generano polveri, fumi o nebbie;
- quali possano essere le modalità reali di esposizione dei lavoratori.
Collegamento con sostanze reprotossiche e Titolo IX del D.Lgs. 81/08
L’importanza del 22° ATP assume particolare rilievo anche alla luce del recente D.Lgs. 135/2024, che ha esteso le disposizioni del Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08 (tradizionalmente applicate a cancerogeni e mutageni) anche alle sostanze tossiche per la riproduzione classificate Repr. 1A o Repr. 1B.
Il 22° ATP, aggiornando le classificazioni armonizzate di numerose sostanze, potrebbe quindi determinare la riclassificazione di prodotti già utilizzati in azienda come sostanze reprotossiche di categoria 1A o 1B.
In tali casi, pur senza modificare il prodotto utilizzato, potrebbero cambiare gli obblighi applicabili al datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, con possibili impatti sulla valutazione del rischio e sulle misure di prevenzione e protezione.
Cosa devono fare concretamente le aziende
Dal 1° maggio 2026 le nuove classificazioni diventeranno obbligatorie.
Per le aziende sarà quindi necessario:
- verificare le Schede di Sicurezza (SDS) aggiornate;
- controllare eventuali modifiche nelle classificazioni dei prodotti utilizzati;
- aggiornare etichette e gestione interna delle sostanze;
- verificare possibili impatti sul DVR e sulla valutazione del rischio chimico;
- rivalutare eventuali aspetti legati a cancerogeni, mutageni e reprotossici;
- aggiornare procedure operative, formazione e DPI ove necessario.
Un aspetto importante è che molte sostanze interessate sono già presenti da anni nelle aziende: non si tratta necessariamente di “nuovi prodotti”, ma di prodotti esistenti che oggi cambiano classificazione e quindi anche modalità di gestione.
Un aggiornamento che riguarda molti settori produttivi
Le modifiche introdotte dal 22° ATP interessano concretamente numerosi comparti:
- metalmeccanico;
- chimico;
- manifatturiero;
- galvanico e trattamenti superficiali;
- cosmetico;
- verniciatura;
- laboratori;
- manutenzioni industriali.
Per questo motivo è consigliabile che le aziende effettuino una verifica delle sostanze e dei prodotti chimici utilizzati, al fine di individuare eventuali modifiche di classificazione e valutare i possibili impatti documentali, organizzativi e gestionali derivanti dal nuovo ATP.
Restiamo naturalmente a disposizione per eventuali approfondimenti o verifiche specifiche relative ai prodotti presenti presso la vostra realtà aziendale.
Riferimenti ufficiali
- Regolamento Delegato (UE) 2024/2564 – 22° ATP: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32024R2564
- Regolamento CLP – ECHA: https://www.echa.europa.eu/regulations/clp/legislation
- Classificazioni armonizzate (CLH): https://www.echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
A cura Luca Rolih
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