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22° ATP CLP – Nuove classificazioni chimiche obbligatorie dal 1° maggio 2026

15 Mag 2026
Mauro Pepe
Off
rischio chimico; sostanze reprotossiche; aggiornamento SDS; classificazione CLP; regolamento CLP; ATP CLP; DVR rischio chimico; Titolo IX D.Lgs. 81/08.

A partire dal 1° maggio 2026 entrerà in applicazione obbligatoria il 22° ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico) del Regolamento CLP n. 1272/2008, la normativa europea che disciplina classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose.

Il 22° ATP è stato introdotto dal Regolamento Delegato (UE) 2024/2564, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30 settembre 2024 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2024. Da tale data produttori e fornitori hanno avuto la possibilità di applicare volontariamente le nuove classificazioni, aggiornando SDS, etichette e classificazioni dei prodotti anche prima della scadenza obbligatoria.

Per questo motivo molte aziende potrebbero aver già ricevuto, negli ultimi mesi, Schede di Sicurezza aggiornate o prodotti con classificazioni differenti rispetto al passato.

Si tratta di un aggiornamento particolarmente rilevante perché coinvolge numerose sostanze utilizzate in ambito industriale, manifatturiero, chimico e cosmetico, introducendo nuove classificazioni armonizzate e modificando classificazioni già esistenti sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e tossicologiche


Cos’è un ATP del Regolamento CLP

ATP significa “Adaptation to Technical Progress”, ovvero adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

La Commissione Europea aggiorna periodicamente il Regolamento CLP per:

  • recepire nuovi dati tossicologici ed ecotossicologici;
  • uniformare le classificazioni delle sostanze a livello europeo;
  • migliorare la tutela della salute umana e dell’ambiente;
  • adeguare la normativa all’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Gli aggiornamenti avvengono con cadenza frequente (generalmente annuale o comunque periodica) e possono avere impatti concreti sulle aziende che producono, commercializzano o semplicemente utilizzano prodotti chimici.


Cosa introduce il 22° ATP

Il riferimento normativo è il Regolamento Delegato (UE) 2024/2564, che aggiorna l’Allegato VI del CLP, in particolare la Tabella 3 delle classificazioni armonizzate.

Le principali novità riguardano:

  • 27 nuove classificazioni armonizzate;
  • 16 modifiche a classificazioni già esistenti;
  • eliminazione o razionalizzazione di alcune voci precedenti.

In termini pratici significa che alcune sostanze:

  • vengono classificate ufficialmente come pericolose per la prima volta;
  • cambiano categoria di pericolo;
  • ricevono nuove frasi H, pittogrammi o parametri tossicologici;
  • possono diventare reprotossiche, sensibilizzanti o maggiormente pericolose per l’ambiente acquatico.

Le sostanze interessate

Tra le sostanze coinvolte dal nuovo ATP troviamo, ad esempio:

  • n-esano;
  • acetossima;
  • acido perborico;
  • perossido di benzoile;
  • salicilato di esile;
  • composti del rame in polvere o granulometria fine.

Particolarmente significativo è il caso del rame in forma fine o polverulenta, che viene ora classificato come pericoloso per l’ambiente acquatico in presenza di specifiche caratteristiche fisiche e dimensionali.

Questo conferma una tendenza normativa ormai consolidata: la pericolosità non dipende solo dalla sostanza, ma anche dalla sua forma fisica, granulometria e biodisponibilità.


Un tema sempre più importante: polveri, nanoforme e particelle fini

Uno degli aspetti più innovativi degli ultimi ATP riguarda proprio l’attenzione crescente verso:

  • polveri fini;
  • nanoforme;
  • aerosol;
  • particelle inalabili;
  • sostanze in forma massiva rispetto a quella polverulenta.

La stessa sostanza può infatti presentare livelli di rischio differenti a seconda:

  • della granulometria;
  • della superficie specifica;
  • della capacità di dispersione in aria;
  • della biodisponibilità biologica e ambientale.

Per le aziende questo significa che non è più sufficiente identificare genericamente la sostanza utilizzata, ma occorre comprendere anche:

  • in quale forma viene impiegata;
  • se si generano polveri, fumi o nebbie;
  • quali possano essere le modalità reali di esposizione dei lavoratori.

Collegamento con sostanze reprotossiche e Titolo IX del D.Lgs. 81/08

L’importanza del 22° ATP assume particolare rilievo anche alla luce del recente D.Lgs. 135/2024, che ha esteso le disposizioni del Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08 (tradizionalmente applicate a cancerogeni e mutageni) anche alle sostanze tossiche per la riproduzione classificate Repr. 1A o Repr. 1B.

Il 22° ATP, aggiornando le classificazioni armonizzate di numerose sostanze, potrebbe quindi determinare la riclassificazione di prodotti già utilizzati in azienda come sostanze reprotossiche di categoria 1A o 1B.

In tali casi, pur senza modificare il prodotto utilizzato, potrebbero cambiare gli obblighi applicabili al datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, con possibili impatti sulla valutazione del rischio e sulle misure di prevenzione e protezione.


Cosa devono fare concretamente le aziende

Dal 1° maggio 2026 le nuove classificazioni diventeranno obbligatorie.

Per le aziende sarà quindi necessario:

  • verificare le Schede di Sicurezza (SDS) aggiornate;
  • controllare eventuali modifiche nelle classificazioni dei prodotti utilizzati;
  • aggiornare etichette e gestione interna delle sostanze;
  • verificare possibili impatti sul DVR e sulla valutazione del rischio chimico;
  • rivalutare eventuali aspetti legati a cancerogeni, mutageni e reprotossici;
  • aggiornare procedure operative, formazione e DPI ove necessario.

Un aspetto importante è che molte sostanze interessate sono già presenti da anni nelle aziende: non si tratta necessariamente di “nuovi prodotti”, ma di prodotti esistenti che oggi cambiano classificazione e quindi anche modalità di gestione.


Un aggiornamento che riguarda molti settori produttivi

Le modifiche introdotte dal 22° ATP interessano concretamente numerosi comparti:

  • metalmeccanico;
  • chimico;
  • manifatturiero;
  • galvanico e trattamenti superficiali;
  • cosmetico;
  • verniciatura;
  • laboratori;
  • manutenzioni industriali.

Per questo motivo è consigliabile che le aziende effettuino una verifica delle sostanze e dei prodotti chimici utilizzati, al fine di individuare eventuali modifiche di classificazione e valutare i possibili impatti documentali, organizzativi e gestionali derivanti dal nuovo ATP.

Restiamo naturalmente a disposizione per eventuali approfondimenti o verifiche specifiche relative ai prodotti presenti presso la vostra realtà aziendale.


Riferimenti ufficiali

  • Regolamento Delegato (UE) 2024/2564 – 22° ATP: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32024R2564
  • Regolamento CLP – ECHA: https://www.echa.europa.eu/regulations/clp/legislation
  • Classificazioni armonizzate (CLH): https://www.echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation

A cura Luca Rolih


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    Ringrazio Aifos per avermi consentito di partecipare al seminario avente per oggetto: “L’impatto delle Nuove Norme CEI 11-27, … More UNI 9612, UNI 11719, sulla Valutazione dei Rischi e sulla Corretta Selezione degli APVR”; ringrazio anche tutti i relatori, bravi nell'esporre i temi in esame in modo esaustivo ed efficace. Grazie anche per l'attestato.
  • Avatar Fabrizio Oricchio ★★★★★ 3 mesi fa
    Nonostante i tempi compressi, le novità introdotte dagli aggiornamenti delle norme tecniche CEI 11-27, UNI 9612 ed UNI 11719 … More sono state illustrate chiaramente ed efficacemente cosiccome il loro impatto sulla Valutazione dei Rischi. Ottimi gli esempi pratici a corredo. Splendido lavoro.
  • Avatar simone zerneri ★★★★★ 2 mesi fa
    un sentito ringraziamento per la tematica - sicurezza scelta-allestimento ed uso della bella invenzione della scala portatile … More ma con i relativi rischi da non sottovalutare.

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