Cosa cambia con il D.Lgs. 135/2024
Con il D.Lgs. 135/2024, che recepisce la Direttiva (UE) 2022/431, la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro introduce importanti novità nella gestione del rischio chimico.
Dal 11 ottobre 2024, alcune sostanze tossiche per la riproduzione vengono equiparate agli agenti cancerogeni e mutageni, con conseguente applicazione delle misure più stringenti previste dal Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08.
Questo aggiornamento normativo ha un impatto concreto per molte aziende che utilizzano sostanze chimiche nei processi produttivi, nei laboratori o nelle attività di manutenzione.

Cosa sono gli agenti reprotossici
Gli agenti reprotossici sono sostanze che possono provocare effetti negativi sulla funzione riproduttiva umana.
I principali effetti possono riguardare:
-
riduzione della fertilità
-
alterazioni della funzione riproduttiva
-
effetti nocivi sullo sviluppo del feto
-
aumento del rischio di aborto o malformazioni
La nuova normativa riguarda in particolare le sostanze classificate secondo il Regolamento CLP come:
-
Repr. 1A
-
Repr. 1B
Per queste sostanze si applicano ora le stesse regole previste per:
-
agenti cancerogeni
-
agenti mutageni
con conseguenti obblighi più rigorosi per il datore di lavoro.
Cosa cambia per le aziende
L’equiparazione agli agenti cancerogeni comporta l’obbligo di applicare un sistema di gestione del rischio più strutturato.
In particolare il datore di lavoro deve:
-
aggiornare la valutazione del rischio chimico
-
verificare la classificazione delle sostanze presenti nelle schede di sicurezza
-
applicare il principio di riduzione al minimo dell’esposizione
-
adottare misure tecniche e organizzative adeguate
-
valutare la necessità di istituire il registro degli esposti
-
rafforzare informazione e formazione dei lavoratori
-
attivare una sorveglianza sanitaria mirata
In molti casi sarà quindi necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Registro degli esposti: quando è obbligatorio
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il possibile obbligo di istituire il registro degli esposti previsto dall’art. 243 del D.Lgs. 81/08.
È importante chiarire che il registro non è richiesto automaticamente per la sola presenza della sostanza, ma quando la valutazione dei rischi evidenzia un’esposizione significativa per i lavoratori.
Nel caso delle sostanze reprotossiche di categoria 1A e 1B, tuttavia, la dimostrazione di una esposizione irrilevante è spesso complessa, perché la normativa richiede criteri di tutela particolarmente cautelativi.
Quando non è possibile individuare un livello di esposizione considerato sicuro, l’esposizione deve essere ridotta al minimo tecnicamente possibile.
In queste situazioni l’istituzione del registro degli esposti diventa frequentemente necessaria.
Conservazione dei dati
Per gli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici più pericolosi la normativa prevede tempi di conservazione molto lunghi.
Devono essere conservati per almeno 40 anni:
-
il registro degli esposti
-
le cartelle sanitarie e di rischio
Questo perché gli effetti sulla salute possono manifestarsi anche molti anni dopo l’esposizione.
Le misure di prevenzione richieste
La normativa prevede una precisa gerarchia delle misure di prevenzione.
1. Sostituzione della sostanza
La prima misura da valutare è sempre la sostituzione della sostanza pericolosa con una alternativa meno pericolosa, quando tecnicamente possibile.
2. Misure tecniche e organizzative
Quando la sostituzione non è possibile, è necessario adottare misure come:
-
sistemi chiusi di lavorazione
-
aspirazione localizzata
-
riduzione delle quantità utilizzate
-
limitazione del numero di lavoratori esposti
-
procedure operative sicure
3. Dispositivi di protezione individuale
Quando il rischio non può essere completamente eliminato, devono essere utilizzati DPI adeguati, ad esempio:
-
guanti resistenti agli agenti chimici
-
protezioni respiratorie
-
indumenti protettivi
4. Informazione, formazione e addestramento
I lavoratori devono ricevere formazione specifica che includa:
-
modalità operative sicure
-
corrette procedure di utilizzo dei DPI
-
gestione della contaminazione
-
corrette pratiche igieniche
Attenzione alle schede di sicurezza
Nella valutazione del rischio chimico è importante distinguere tra due parametri spesso confusi.
DNEL (Derived No Effect Level)
È un valore tecnico definito nell’ambito del regolamento REACH dal produttore della sostanza.
Indica il livello di esposizione al di sotto del quale non sono attesi effetti nocivi.
Valori limite di esposizione professionale
Sono invece valori stabiliti dalla normativa nazionale e riportati negli allegati del D.Lgs. 81/08.
Quando non sono disponibili valori di riferimento, la valutazione del rischio deve essere effettuata applicando criteri prudenziali e il principio di massima tutela dei lavoratori.
Cosa devono fare ora le aziende
Alla luce delle nuove disposizioni è opportuno che le aziende:
-
verifichino la presenza di sostanze Repr. 1A o Repr. 1B
-
controllino le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
-
aggiornino la valutazione del rischio chimico
-
valutino la necessità del registro degli esposti
-
rafforzino le misure di prevenzione e protezione
-
aggiornino formazione e informazione dei lavoratori
Supporto alle aziende
La gestione del rischio chimico richiede una valutazione tecnica accurata.
Il nostro team supporta le aziende nella:
-
valutazione del rischio chimico
-
verifica delle schede di sicurezza
-
istituzione del registro degli esposti
-
aggiornamento del DVR
-
formazione dei lavoratori.
Checklist operativa per la verifica degli agenti reprotossici
Per aiutare le aziende abbiamo predisposto una checklist di autovalutazione che consente di verificare rapidamente la corretta gestione del rischio.
check_agenti reprotossici_safety_(in pdf)
Registrazione attrezzature su CIVA INAIL: guida alla immatricolazione e comunicazione delle verifiche

Calendario corsi 2026


















