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Laboratorio: corso aggiornamento formatori

Corso aggiornamento formatori sicurezza

17 Mag 2018
Safety Group Italia
0
aggiornamento, crediti formativi, formatori, qualifca formatore

CORSO AGGIORNAMENTO FORMATORI SICUREZZA

LABORATORIO FORMAZIONE:
L’efficacia formativa: tra forma e sostanza per una prevenzione effettiva della sicurezza dei lavoratori
(esperienze di progettazione, la micro e macro progettazione, strumenti e metodologie, gestione amministrativa)

Valido come 8 ore di aggiornamento ASPP e RSPP
Valido come 8 ore di aggiornamento FORMATORI
(2 ore di aggiornamento Area TEMATICA 1 – 6 ore di aggiornamento Area TEMATICA 3)

 

4 giugno 2019

Laboratorio: aggiornamento formatori sicurezza

Destinatari: Coloro che hanno frequentato il corso “Il formatore alla sicurezza sul lavoro”, o che sono in possesso dei requisiti definiti dal Decreto Interministeriale 06/03/2013

Finalità e significato aggiornamento formatore sicurezza
Il corso si propone di approfondire le nozioni necessarie per svolgere l’attività del formatore per poter progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro adeguati ed efficaci, in linea con i requisiti del Decreto Interministeriale del 06/03/2013.

Durante il corso verranno privilegiate tecniche didattiche attive che, tramite il coinvolgimento dei partecipanti, agevoleranno l’apprendimento e l’acquisizione di metodi, strategie e strumenti. Sarò realizzato un percorso micro e macro progettazione, entrando nel merito della fase amministrativa e di verifica dell’efficacia.

DM 06 marzo 2013 “Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale:

  • alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
  • ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica dicompetenza.

Evidenziamo un aspetto relativo al termine “alternativamente” che compare nel testo del decreto. cosi come già ripreso dall’interpello rivolto al Ministero del Lavoro, il n. 9/2015, finalizzato a sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore“.

La Commissione Interpelli nella sua risposta ha chiarito che con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha inteso, invece, che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero che per tre anni va effettuata solo docenza e per i tre anni successivi vadano frequentati solo corsi di aggiornamento e convegni. La Commissione Interpelli ha messo ben in evidenza quindi sostanzialmente che nel Decreto Interministeriale il termine “alternativamente” è stato utilizzato in maniera non proprio corretta volendo lo stesso indicare una libera scelta fra le due modalità di aggiornamento.

 

Risposta commisisone interpelli – vedi

Il decreto 6 marzo 2013 stabilisce l’obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente. Il triennio decorre:
– dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;
– dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri.

L’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:
1. alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
2. ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza
.
Con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.

 

Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione“.

Programma:

  • L’importanza della formazione come misura di prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori
  • Il monitoraggio dell’efficacia formativa: la gestione del processo formativo nell’ottica del miglioramento continuo
  • Elementi di progettazione formativa: dal macroprogetto alla progettazione di dettaglio
  • Indicatori di conformità normativa (compliance)
  • Approfondimento gestione amministrativa: gestione registri, attestati, certificazioni, comunicazione, convocazione, assenze.
  • Laboratorio esperenziale basato su analisi di caso e autocasi

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