Tra le novità introdotte dal Decreto 16 luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido” evidenziamo l’aspetto inerente l’obbligo formativo del personale in materia di antincendio.
Tutti gli asili nido con più di 30 persone presenti devono attuare le seguenti misure formative in materia di sicurezza antincendio:
Titolo I
Punto 11, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio. Oltre alle disposizioni generali, con le misure definite in base ai criteri del DM 10 marzo 1998, vi trova posto l’obbligo del piano di emergenza (tra l’altro si dispone che “Ai fini dell’attuazione di procedure di emergenza efficaci, le prove di simulazione” … debbano “essere ripetute almeno tre volte l’anno. La prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’anno educativo”. Il piano di emergenza deve essere aggiornato dal responsabile dell’attività, in caso di cambiamenti sia del personale sia delle attrezzature e/o impianti.
Il Punto 12 titola Formazione e informazione antincendio del personale. Esse devono essere attuate secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 1998.
- Tutto il personale operante in asilo nido deve ricevere una formazione antincendio in classe di rischio medio ai sensi del DM 10.03.1998
- Una quota parte non inferiore a 4 persone presenti ogni 50 bambini, oltre al corso antincendio medio rischio, dovrà anche svolgere esame di idoneità tecnica al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e quindi se in un asilo sono presenti un numero di persone superiore a 30 ma inferiore a 50 almeno 4 addetti dovranno conseguire attestato di idoneità tecnica presso i VVF, se il numero di persone è compreso tra 50 e 100 la quota di lavoratori con idoneità tecnica ai VVF deve essere almeno di 8 persone.
Riferimento normativo : D.M.16-luglio-2014-ASILI-NIDO
calendario safety – corsi antincendio