Il 23 gennaio 2024 la norma CEI EN 60079-10-1 Edizione 2016, che norma la classificazione dei luoghi e delle atmosfere esplosive per la presenza di gas (ATEX), viene definitivamente sostituita dall’Edizione 2021.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Sebbene non siamo di fronte a stravolgimenti metodologici, come già per la valutazione rischio fulminazione , è opportuno verificare che la valutazione in essere sia ancora valida e congrua, anche in considerazione del fatto che il datore di lavoro deve tenere conto delle indicazioni tecniche e scientifiche più recenti nell’attività di valutazione dei rischi, che è un’attività continua, che non si esaurisce nella predisposizione di un mero documento di valutazione.
Altresì il recente DM 3/9/21 cita all’art. 2 comma 2: La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del d:lgs 81/08 e smi.
Ciò premesso, suggeriamo quindi di rivolgersi a un tecnico competente per verificare che la classificazione effettuata rispecchi la realtà aziendale sia dal punto di vista impiantistico che dal punto di vista produttivo e che tutti i rischi legati alle atmosfere esplosive siano stati valutati nel DPCE (Documento di Protezione Contro le Esplosioni).
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