Comunicazione del nominativo RLS all’INAIL
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in caso di nuova elezione o designazione. L’obbligo è previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e la comunicazione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INAIL.
La comunicazione riguarda tutte le aziende con lavoratori dipendenti e deve essere effettuata dal datore di lavoro, dal dirigente oppure da un soggetto delegato. L’invio è richiesto solo in caso di variazioni rispetto alla situazione già comunicata in precedenza.
La procedura si esegue online attraverso il servizio “Dichiarazione RLS” disponibile sul sito INAIL. Durante la compilazione devono essere inseriti i dati aziendali, il codice fiscale del lavoratore eletto come RLS e la data di nomina o designazione.
Generalmente la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo alla nomina o alla variazione del rappresentante. Il mancato invio può comportare sanzioni amministrative previste dal Testo Unico sulla Sicurezza.
Riferimenti normativi
L’obbligo di comunicazione è previsto dall’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce che il datore di lavoro o il dirigente devono:
“comunicare in via telematica all’INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.
La sanzione per la mancata comunicazione è prevista dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. Diverse fonti riportano importi aggiornati compresi tra circa 71 € e 427 € per omissione o comunicazione incompleta.
In alcune interpretazioni operative viene inoltre richiamato l’art. 55, comma 1, lettera o), che indica una sanzione amministrativa pari a € 500 per la violazione dell’art. 18, comma 1, lettera aa).
È quindi importante effettuare la comunicazione entro i termini previsti e aggiornarla in caso di variazione del RLS.
Elezione del RLS e obblighi formativi
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli sugli aspetti legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La sua presenza è un diritto dei lavoratori previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Nelle aziende fino a 15 lavoratori il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; nelle aziende con più di 15 dipendenti viene invece eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. Qualora non venga eletto un RLS interno, le funzioni possono essere svolte dal RLS Territoriale (RLST).
Il datore di lavoro deve garantire al RLS una formazione adeguata. Il corso iniziale ha una durata minima di 32 ore, di cui almeno 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e alle relative misure di prevenzione e protezione. È inoltre previsto un aggiornamento periodico annuale:
- 4 ore per aziende da 15 a 50 lavoratori;
- 8 ore per aziende con oltre 50 lavoratori.
La formazione deve svolgersi durante l’orario di lavoro e senza alcun costo per il lavoratore.
sito INAIL – comunicazione RLS
Sul sito dell’INAIL è disponibile la circolare n. 43 del 25 agosto 2009 riguardante termini e modalità della comunicazione del nominativo del RLS.
La procedura online: http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=Registrazione&_nfls=false
- Dichiarazione di unità produttiva
L’unità produttiva è il riferimento al quale ricondurre gli adempimenti di comunicazione a fini statistico/informativi previsti a carico del datore di lavoro e destinati a confluire nel Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro – Sinp.
- Prevenzione
Moduli e modelli specifici di sezione.
- Guide e manuali operativi
Guide manuali all’utilizzo di specifici servizi online.
- Circolare Inail n. 29 dell’11 luglio 2018Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione a cura delle Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato.
vedi date prossima edizione e scheda d’iscrzione


















