Pertanto la comunicazione in argomento non va più effettuata con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione.
Le aziende che hanno già ottemperato all’obbligo, comunicando il nominativo con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non sono intervenute variazioni (nuova elezione).
Le aziende che non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’INAIL con la circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative per la comunicazione tramite il sito internet dell’Istituto.
Per coloro i quali non si trovano nelle situazioni sopra citate, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.
Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere eletto un RLS differente da quello segnalato. Altrimenti si ritiene immutata la situazione già comunicata.
Sul sito dell’INAIL è disponibile la circolare n. 43 del 25 agosto 2009 riguardante termini e modalità della comunicazione del nominativo del RLS.
La procedura online: http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=Registrazione&_nfls=false
- Dichiarazione di unità produttiva
L’unità produttiva è il riferimento al quale ricondurre gli adempimenti di comunicazione a fini statistico/informativi previsti a carico del datore di lavoro e destinati a confluire nel Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro – Sinp.
- Prevenzione
Moduli e modelli specifici di sezione.
- Guide e manuali operativi
Guide manuali all’utilizzo di specifici servizi online.
- Circolare Inail n. 29 dell’11 luglio 2018Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione a cura delle Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato.

















