Un coordinatore non può esercitare se non ha frequentato almeno 40 ore di aggiornamento nel quinquennio, finché non abbia completato il monte ore mancante. Eventuali frequenze superiori alle 40 ore nei 5 anni non sono credito formativo per il futuro.
Un recente interpello pubblicato dalla Commissione per gli interpelli (art. 12, comma 2, DLgs. 81/2008) offre indicazioni chiare riguardo all’attività dei coordinatori che non si erano aggiornati nei tempi indicati dalla normativa (entro il 15 maggio 2013). L’interpello sottolinea che non può esercitare l’attività di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori chi non abbia frequentato almeno 40 ore di aggiornamento nel quinquennio, finché non completi il monte ore mancante.