Corso qualificante per Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) – modulo B conforme all’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
ASPP/RSPP: Modulo B comune
orario 9/13 – 14/18
7-9-14-16-21-23 ottobre 2026
Il Corso RSPP/ASPP Modulo B Comune da 48 ore consente di acquisire le competenze tecniche e operative necessarie per svolgere il ruolo di Responsabile o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il percorso formativo è conforme al D.Lgs. 81/08 e all’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ed è valido per tutti i settori produttivi, ad eccezione dei comparti che richiedono moduli di specializzazione SP.
Il corso viene erogato in videoconferenza sincrona con docenti esperti che operano quotidianamente come RSPP e consulenti sicurezza nelle aziende.
Modulo A: vedi programma e schede iscrione prossima edizione
Il modulo introduttivo riguardante le conoscenze di base
Modulo B comune : vedi programma e scheda iscrizione prossima edizione
Responsabili e addetti servizio di prevenzione e protezione – Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore, esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione (SP1-SP2-SP3 sanità-SP4 ). Il percorso è strutturato con incontri in aula della durata di 4 ore.
Modulo C: vedi programma e scheda iscrizione prossima edizione
Modulo dedicato agli aspetti gestionali e relazionali della prevenzione resta di 24 ore con alcune modifiche nel programma prevedendo sempre un esame di idoneità al termine delle ore didattiche.
ASPP/RSPP – Modulo A
11-16-18-25 giugno 2026 – orario 9-13 e 14-18
16-22-24-30 settembre 2026 – orario 9-13 e 14-18
11-18-25 novembre e 02 dicembre 2026– orario 9-13 e 14-18
ASPP/RSPP: Modulo B comune
orario 9/13 – 14/18
7-9-14-16-21-23 ottobre 2026
10 – 17 – 22 giugno – 2 luglio 2026 orario 8.30-12.30 e 13-17
(esame 02 luglio 2026)
Chi sono RSPP e ASPP?
I datori di lavoro hanno l’obbligo di nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, se necessario, uno o più Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) .
L’art. 17 del D. Lgs. 81/08 individua gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro e tra questi c’è la nomina RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione).
Il Datore di Lavoro può nominare un RSPP interno all’azienda oppure può affidare il ruolo ad un consulente RSPP esterno, in ogni caso non può delegare la nomina RSPP ad altre figure dell’organizzazione aziendale.
Il ruolo del RSPP è di consulente, esperto in materia di salute e sicurezza, del datore di lavoro. Il datore di lavoro pertanto sarà affiancato dal RSPP nella gestione della salute e sicurezza del lavoro nella propria azienda.
Il principale compito del RSPP è quello di assistere il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sia in prima persona che tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). Il RSPP, infatti, si pone come coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Nel dettaglio il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ha i seguenti compiti:
a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, coinvolgendo il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché alla riunione periodica indetta almeno una volta
all’anno nelle aziende con più di 15 lavoratori;
f) fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza.
Il RSPP è responsabile dello sviluppo e dell’attuazione della politica aziendale in materia di sicurezza, mentre l’ASPP è incaricato di svolgere i compiti operativi relativi alla sicurezza. Entrambe le posizioni richiedono una formazione adeguata, che deve essere rinnovata ogni cinque anni.
Assicurandosi che il RSPP e l’ASPP siano adeguatamente formati, i datori di lavoro possono contribuire a creare un luogo di lavoro sicuro e salutare per i propri dipendenti.
Secondo il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, Decreto Legislativo, 81/08, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP è quella persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
L’ASPP, ovvero persona in possesso delle capacità e dei requisiti che caratterizzano anche il RSPP e facente parte dello stesso servizio.
Egli ha tre compiti: indicare la presenza di rischi, progettare con il RSPP le misure di sicurezza e preparare tutte le procedure di sicurezza conseguenti. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione e ha facoltà di nominare uno o più ASPP a seconda della struttura e delle necessità dell’azienda

DATORE DI LAVORO – Modulo Comune
(16 ore)
per tutte le aziende pubbliche e private appartenenti ad ogni classe di rischio
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DATORE DI LAVORO – RSPP Modulo aggiuntivo (8 ore) |
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