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A seguito dell’abrogazione della Legge 283/62 e relativo regolamento d’esecuzione DPR 327/80 che obbligava, il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, a visita medica e a ottenere il libretto sanitario, il datore di lavoro ha l’obbligo di informazione e formazione del personale addetto.
L’Oms, già nel 1989 (Technical Report Series 785/1989), aveva segnalato che gli accertamenti sanitari di routine sugli alimentaristi erano di chiara inefficacia in termini di risultati per la prevenzione e rappresentano uno spreco di risorse umane ed economiche.
Già con il D.lgs 155/97 rendeva responsabile il titolare dell’azienda dell’obbligo di informazione e aggiornamento del proprio personale alimentarista, poi abrogato, ma ristabilito dal Regolamento CE n. 852/04 nell’allegato II al cap. XII dedicato alla “FORMAZIONE” del personale, che stabilisce: “Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:
– che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;
– che i responsabili dell’elaborazione e della gestione delle procedure, basate sui principi del sistema HACCP, abbiano ricevuto un’adeguata formazione per l’applicazione dei principi del sistema HACCP”.
In seguito a queste leggi molte Regioni e Province autonome hanno modificato la normativa sul libretto sanitario, abrogandolo. Altre Regioni hanno invece sospeso, a tempo determinato o indeterminato, l’obbligo del libretto, in alcuni casi dichiarando esplicitamente di attendersi un analogo provvedimento a livello nazionale.
La normativa della Regione Lombardia
La Regione Lombardia ha seguito la strada dell’abolizione del libretto di idoneità sanitaria: in base alla Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 12, le ASL lombarde non possono più rilasciare il libretto sanitario, che non costituisce più un obbligo per la professione. A differenza di altre Regioni, la Lombardia ha dunque soppresso non solo l’obbligo del libretto, ma anche il libretto stesso. La formazione e l’aggiornamento degli alimentaristi sono stati dichiarati a carico del datore di lavoro e da svolgersi con frequenza biennale, mentre i dipartimenti di prevenzione delle ASL sono tenuti a verificarne, durante le loro visite ispettive, l’adeguatezza di tale formazione.
Successivamente, con la Legge Regionale n. 33/2009, la Regione Lombardia ha unificato tutta la normativa del settore sanità riunendola in un testo unico di 134 articoli, suddivisi in 10 Titoli; 47 le leggi abrogate, insieme a molte disposizioni correlate che sono state anch’esse eliminate. In tema di formazione degli operatori alimentaristi la L. R. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità“, ha abrogato la Legge n. 12/2003, che prevedeva la formazione obbligatoria biennale in sostituzione del libretto sanitario. Lo stesso testo unico all’articolo 126 (Formazione, aggiornamento e addestramento degli addetti al settore alimentare) prevede che:
Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31.12.09)
Art. 126 (Formazione, aggiornamento e addestramento degli addetti al settore alimentare)
1. Gli operatori del settore alimentare provvedono alla formazione, addestramento e aggiornamento del proprio personale addetto ad una o più fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004.
2. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell’ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e controllo, verificano, anche sulla base di direttive regionali, l’adeguatezza delle procedure formative, con particolare riferimento ai comportamenti operativi degli addetti al settore.
Art. 133 (Abrogazioni)
hh) la Legge regionale 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica);
abrogata Legge Regionale 4 agosto 2003 – n. 12 “norme relative a certificazioni in materia pubblica”
art. 4 “obbligo per il datore di lavoro di far partecipare i propri operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti a corsi di formazione in materia igienico – sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa ed a ripetere tale formazione almeno con periodicità biennale”
Regolamento (CE) n. 852/2004 CAPITOLO XII FORMAZIONE
Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:
1. che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;
2. che i responsabili dell’elaborazione e della gestione della procedura o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un’adeguata formazione per l’applicazione dei principi del sistema HACCP; e 3. che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.
Attualmente la Regione Lombardia non ha fornito ulteriori precisazioni ufficiali in merito. Viene pertanto abolito l’obbligo di formazione biennale e viene affidato agli operatori del settore alimentare, il compito di organizzare momenti formativi in relazione alla necessità del personale, la cui frequenza deve essere riportata nel manuale di autocontrollo.
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