Scaduto il 10/1/2014 il termine entro il quale i datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione e che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 626/94, sono tenuti, così come indicato nel comma 3 dell’articolo 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ad aggiornarsi con le modalità indicate nel punto 7 del’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011sulla formazione dei datori di lavoro RSPP (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012).
La formazione in materia di sicurezza sul lavoro e l’aggiornamento dei suddetti datori di lavoro RSPP che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 626/94, sono riportati nei punti 9 e 7 del sopra citato Accordo Stato-Regioni del 21/12/11. Secondo quanto stabilito nel punto 9 di tale Accordo riguardante i crediti formativi infatti:
“Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs 626/94 . Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, è previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo” in base al quale quindi gli stessi datori di lavoro RSPP hanno continuato ad essere esonerati dal frequentare i corsi di formazione fermo restando comunque l’obbligo da parte degli stessi di aggiornarsi con le nuove modalità indicate nel punto 7 dell’Accordo medesimo mediante la frequenza di corsi di aggiornamento della durata di 6 ore per le aziende a basso rischio, di 10 ore per le aziende a medio rischio e di 14 ore per le aziende ad alto rischio.
La periodicità per l’aggiornamento dei datori di lavoro RSPP in generale è stata fissata dall’Accordo in cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso avvenuta l’11/1/2012 ma per gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994, però il primo termine entro il quale completare l’aggiornamento è stato individuato in due anni ovvero gli stessi sono tenuti appunto a completare il loro aggiornamento entro il 10/1/2014.
corso aggiornamento RSPP – RLS: promozione primavera 2014