Il 6 aprile 2021 Governo e Parti Sociali si sono riuniti per aggiornare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, già definite nei Protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020.
La revisione riprende i punti dei precedenti documenti, con alcuni specifiche e integrazioni anche alla luce delle disposizioni normative succedutesi nel frattempo nei vari provvedimenti.
Ricordiamo che è obbligo di ogni organizzazione, in capo ad ogni datore di lavoro di azienda pubblica, privata, ente, società, cooperativa, etc. definire le misure anticontagio da attuare e rispettare ….
Suggeriamo, rispetto al presente aggiornamento, di verbalizzare, come Comitato, l’acquisizione dell’aggiornamento e la condivisione delle novità con tutti i lavoratori…..
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Sempre il 6 aprile è stato firmato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19.
Il documento prevede che i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali (inclusi i costi per la somministrazione), siano interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
Per l’attuazione, oltre ad avere la disponibilità del vaccini, bisognerà attendere le modalità attuative e la pubblicazione del documento tecnico dell’INAIL sulle indicazioni per la vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.
Protocollo misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro
Si ribadisce che il contagio da Covid-19 è un rischio biologico generico e si sottolinea l’importanza, fermo restando il mantenimento della distanza sociale di almeno un metro, di assicurare che negli ambienti condivisi vengano indossati dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine chirurgiche), ferma restando l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti (facciali filtranti/dpi, etc.), indipendentemente dalla situazione emergenziale.
Al Punto 2 (Ingresso in azienda) viene specificato che la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Ai fini della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio viene richiamata l’applicazione dei protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX (Linee Guida delle Regioni contenenti le schede tecniche di settore per la riapertura delle attività) del DPCM del 2 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021- Suppl. ord. n. 17).
Al punto 3 (Pulizia e sanificazione in azienda) si specifica che la pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro dovrà essere effettuata secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 concernente l’attuazione di misure contenitive del contagio per la sanificazione in strutture non sanitarie e che la pulizia e la sanificazione dovrà essere fatta anche per le attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
In caso di lavoratori “esterni” che risultassero positivi, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, che dovranno collaborare per l’eventuale indivudazione di contatti stretti.
Al punto 6 (Dispositivi di protezione individuale) viene ribadito che sono considerati DPI le “mascherine chirurgiche” e in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine o altri DPI di livello superiore.
Per quanto concerne il Punto 8 (Organizzazione aziendale) viene evidenziata l’importanza del ricorso al lavoro agile o da remoto e assicurare un piano di turnazione dei lavoratori.
Con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP dovrà tener conto del contesto associato alla trasferta prevista, anche con riguardo all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
Al punto 12 (Sorveglianza sanitaria/medico competente) vengono rimarcati l’importanza della stessa e sottolineato il ruolo del medico competente e la sua collaborazione con l’Autorità sanitaria per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19.
Per il reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica come previsto dall’art. 41 comma 2 lett. e-ter del d.lgs. 81/08, per verificarne l’idoneità alla mansione e per valutare se vi sono profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
PUNTI FONDAMENTALI
- Spazi condivisi
- Fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro come principale misura di contenimento, è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
- Modalità di ingresso in azienda
- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
- Riammissione al lavoro dopo l’infezione SARS-CoV-2/COVID-19: I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
- Modalità di accesso dei fornitori esterni
- Per l’accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
- Pulizia e sanificazione in azienda
- L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n.17644 del 22 maggio 2020.
- L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
- Dispositivi di Protezione Individuale
- In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
- Organizzazioneaziendale
- Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;
- Assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- Utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.
- È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Al punto 10 del protocollo aggiornato (Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione) è stata eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
Viene invece previsto, come già stabilito dall’articolo 25, comma 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che: “Sono consentiti in presenza […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di […] salute e sicurezza […] in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.
Alla luce delle novità apportate con l’aggiornamento del Protocollo, e considerate le differenti interpretazioni delle precedenti normative in merito alla validità degli attestati di formazione durante il periodo di emergenza sanitaria, si consiglia vivamente di recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia, al fine di evitare l’insorgenza di eventuali dubbi interpretativi e di sanare le posizioni ad oggi in sospeso.
dal sito Mnistero della Salute Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro
Fonte: Ministero della Salute
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