Riportiamo un prezioso articolo di Rolando Dubini pubblicato sul sito punto sicuro nel marzo del 2012, per rimarcare un importante aspetto, che spesso, viene sottovalutato o peggio gestito in modo errato da molte organizzazioni: la delega delle funzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza nonchè l’individuazione stessa del datore di lavoro.
Spesso ci troviamo verbali, delibere o altri atti dove si nomina/delega la funzione del datore di lavoro al fine dell’applicazione delle normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Spesso non è chiaro chi è il datore di lavoro e cosa eventualmente può delegare.
Non ha nessun senso delegare solo gli aspetti relativi la sicurezza del lavoro. Non può esistere un datore di lavoro “normale” e uno che gestisce solo gli aspetti relativi la sicurezza sul lavoro. Si possono delegare alcune funzioni, ad esclusioni della nomina RSPP e del DVR (vedasi art. 17 d.lgs 81/08). Quindi si delegano alcuni compiti, non la funzioni in se!
Quindi in primis risulta necessario individuare bene chi ricopre il ruolo di datore di lavoro e poi definire eventuali deleghe. Questo vale per qualsiasi organzizazione, da un SNC ad una SRL o SPA, con un consiglio di amministrazione o un amministratore unico.
Non esiste un datore di lavoro “normale” che organizza il lavoro e invece e uno che si occupa degli aspetti di salute e sicurezza.
Abbiamo ancora questo assurdo approccio alla sicurezza, dove esiste il lavoro e poi viene la sicurezza che si gestisce come un aspetto a parte! chi organizza il lavoro gestisce è responsabile anche tutti gli aspetti relativi la sicurezza e la salute dei lavoratori!! al massimo delega alcuni aspetti.
Consigliamo di approcciarsi con molta attenzioni a questo aspetto, onde evitare di predisporre atti che non hanno alcun effetto giuridico e poi trovarsi con responsabilità “inaspettate” e adempimenti non ottemperati.
dal Dlgs 81/08
art. 2 definzioni: b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
Articolo 16 – Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2838;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Riportiamo di seguito stralcio dell’articolo e altri link ad articoli di approfondimento sul tema.
Ringraziamo l’avvocato Dubini per il contributo.
Nelle società di capitali, ha chiarito la Suprema Corte (Cassazione Penale, Sez. 4, 19 ottobre 2017, n. 48285 – vedi) gli obblighi di prevenzione degli infortuni posti a carico del datore di lavoro, in coerenza con i principi già affermati dalla stessa Corte, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di Amministrazione, salvo la presenza di una delega, validamente conferita, della posizione di garanzia.
da PuntoSicuro: 23/03/2012 (vai al sito): I criteri di individuazione del datore di lavoro nelle aziende: il principio di effettività, la responsabilità solidale degli amministratori, le deleghe e la possibilità di individuare più datori di lavoro. Di Rolando Dubini.