Cosa cambia davvero per aziende e lavoratori
Il Decreto-Legge 159/2025, convertito nella Legge 198/2025, ha introdotto modifiche rilevanti al D.Lgs. 81/08, intervenendo in modo diretto anche sulla disciplina dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Tra le novità più importanti vi è il chiarimento relativo agli indumenti di lavoro che, in presenza di una funzione protettiva, devono essere considerati veri e propri DPI. La modifica interessa concretamente moltissimi settori produttivi, poiché amplia gli obblighi organizzativi e gestionali a carico del datore di lavoro.

Il nuovo principio: conta la funzione dell’indumento
La riforma interviene sull’articolo 77 del Testo Unico Sicurezza, precisando che gli obblighi relativi alla manutenzione, all’efficienza e all’igiene dei DPI si applicano anche agli “specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”.
Questo significa che il criterio decisivo non è più soltanto la classificazione commerciale del capo o la definizione fornita dal produttore, ma la sua concreta funzione protettiva all’interno dell’attività lavorativa.
Il cuore della riforma risiede nell’aggiornamento dell’Articolo 77 del D.Lgs. 81/08. Il principio cardine è:
Se l’indumento protegge da un rischio individuato nel DVR, è un DPI.
| Tipo di Indumento | Scopo | Classificazione |
| Uniforme Standard | Identificazione aziendale, decoro, protezione abiti civili. | Indumento di lavoro |
| Indumento Tecnico | Protezione da freddo, pioggia, agenti chimici, scarsa visibilità, sporco biologico | DPI |
Modifica all’articolo 77 (Obblighi del datore di lavoro), comma 4 del D.lgs 81/08 e smi. L lettera a) del comma 4 è sostituita (praticamente aggiungendo una frase rispetto al testo precedente).
Riprendiamo la prima parte del comma 4 con le modifiche operate (in grassetto)
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;
(…)
Questa la lettera a) sostituita: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante
Quando un indumento diventa DPI
La nuova impostazione normativa coinvolge numerosi capi utilizzati quotidianamente nei luoghi di lavoro.
Possono rientrare nella categoria dei DPI gli indumenti destinati a proteggere da:
- agenti atmosferici e rischio microclimatico;
- freddo o calore;
- pioggia e umidità;
- sporco biologico;
- agenti chimici;
- abrasioni leggere;
- contaminazioni ambientali.
Gli indumenti ad alta visibilità sono stati classificati come DPI di seconda categoria (UNI EN ISO 20471) ben prima del 2025. Tuttavia, il D.Lgs. 159/2025 non introduce l’alta visibilità come novità assoluta, ma interviene per risolvere una “zona grigia” e un contenzioso giurisprudenziale che durava da anni.
Esempi concreti possono essere:
- giacche impermeabili per lavori esterni;
- indumenti ad alta visibilità;
- divise tecniche estive o invernali;
- casacche protettive;
- abbigliamento utilizzato in ambienti sanitari, industriali o manutentivi.
Molti capi finora considerati semplici “uniformi aziendali” potrebbero quindi richiedere una rivalutazione ai fini della sicurezza.
Gli obblighi per il datore di lavoro
La riclassificazione degli indumenti come DPI comporta obblighi precisi e non delegabili per il datore di lavoro.
Tra i principali:
- fornitura gratuita;
- manutenzione periodica;
- verifica dello stato di efficienza;
- sostituzione dei capi usurati;
- controllo delle condizioni igieniche;
- definizione di procedure corrette di utilizzo e conservazione.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il lavaggio e la sanificazione.
Se il capo è qualificato come DPI, l’azienda non può più limitarsi a consegnarlo al lavoratore demandandone la gestione domestica. Il datore di lavoro deve infatti garantire che il dispositivo mantenga nel tempo le proprie caratteristiche protettive e igieniche.
Questo comporta la necessità di:
- procedure aziendali dedicate;
- eventuali servizi di lavanderia industriale;
- tracciabilità delle operazioni di sanificazione;
- controlli periodici sul mantenimento delle caratteristiche protettive.
Il ruolo centrale del DVR
La valutazione dei rischi assume oggi un ruolo ancora più centrale.
Sarà infatti il DVR a stabilire:
- quali indumenti svolgono funzione protettiva;
- quali devono essere classificati come DPI;
- quali procedure di gestione devono essere adottate.
Per questo motivo le aziende dovranno aggiornare:
- DVR;
- procedure DPI;
- registri di consegna;
- istruzioni operative;
- informazione e formazione dei lavoratori.
I settori maggiormente coinvolti
Le nuove disposizioni avranno effetti trasversali su numerosi comparti, tra cui:
- edilizia;
- logistica;
- manutenzioni;
- vigilanza privata;
- industria metalmeccanica;
- sanità;
- multiservizi;
- igiene ambientale;
- impiantistica e installazioni tecniche.
In molti casi sarà necessario distinguere con precisione tra semplice uniforme aziendale e abbigliamento avente funzione protettiva.
Una riforma che cambia l’approccio alla sicurezza
Il D.Lgs. 159/2025 introduce un approccio più sostanziale alla tutela dei lavoratori: non conta più soltanto la denominazione del capo, ma la reale funzione di protezione svolta durante l’attività lavorativa.
La sicurezza passa quindi anche attraverso una gestione più rigorosa degli indumenti da lavoro, che diventano parte integrante del sistema di prevenzione aziendale.
Per le imprese sarà fondamentale procedere quanto prima a una verifica delle dotazioni attualmente fornite al personale, al fine di garantire conformità normativa, tutela dei lavoratori e riduzione del rischio sanzionatorio.
🛠️ Cosa devono fare le aziende oggi?
Per adeguarsi alla Legge 198/2025 (conversione del D.Lgs. 159/2025), le imprese devono seguire questo iter:
- Revisione del DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato per mappare quali mansioni richiedono indumenti con funzione protettiva (es. chi lavora all’esterno deve avere capi certificati contro le intemperie, ora considerati DPI).
- Analisi delle Dotazioni
Audit interno sui capi attualmente in uso:
- Controllare le certificazioni tecniche dei fornitori.
- Distinguere tra capi “d’immagine” e capi “funzionali”.
- Gestione del Lavaggio Industriale
Valutare contratti con lavanderie industriali certificate in grado di garantire e documentare processi di sanificazione che rispettino le norme tecniche dei materiali.
Siamo a disposizione delle aziende per supportarle nell’analisi delle attuali dotazioni di lavoro, nella corretta classificazione degli indumenti e dei DPI e nella definizione delle procedure di gestione, manutenzione e sanificazione previste dalla nuova normativa, al fine di garantire conformità legislativa, tutela dei lavoratori e riduzione dei rischi sanzionatori.
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