Disposizioni finalizzate a promuovere la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità (D.Lgs. n. 29/2024).
In G.U. del 18 marzo 2024 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (testo in calce), che reca “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”.
Un articolo dedicato anche alla promozione della salute e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro
Art. 2 Definizioni e disposizioni di coordinamento
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le definizioni di cui all’articolo 1 della legge 23 marzo 2023, n. 33, nonche’ le seguenti:
a) «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65 anni;
b) «persona grande anziana»: la persona che ha compiuto 80 anni;
c) «persona anziana non autosufficiente»: la persona anziana che, anche in considerazione dell’eta’ anagrafica e delle disabilita’ pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell’autonomia nelle attivita’ fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale
Il decreto legislativo attua le deleghe legislative di cui agli articoli della legge 23 marzo 2023 n. 33:
• 3 (Delega al Governo in materia di invecchiamento attivo, promozione dell’inclusione sociale e prevenzione della fragilità),
• 4 (Delega al Governo in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti),
• 5 (Delega al Governo 9 in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti).
L’articolo 6 della legge delega ha previsto che sui decreti dovesse essere acquisita la previa intesa in Conferenza unificata e che poi dovesse avvenire la trasmissione alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
È l’articolo 1 del decreto a definire l’oggetto e le finalità perseguite dal provvedimento, esplicitando che il decreto reca disposizioni finalizzate a promuovere la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della persona anziana, anche attraverso:
• l’accesso alla valutazione multidimensionale (artt. 10 e 27);
• l’accesso a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio (art. 9);
• il contrasto all’isolamento e alla deprivazione relazionale ed affettiva (artt. 11-14);
• la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e la coabitazione intergenerazionale (artt. 15-18);
• lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento (art. 8).
Evidenziamo l’art 5 che riguarda la promozione della salute e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro
Art. 5 Misure per la promozione della salute e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro
1. Nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro – Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanita’ e delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l’attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.
2. Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalita’ agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti.
Lo stesso è anche diretto a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per gli individui anziani non autosufficienti, pure tramite il coordinamento delle risorse disponibili, come anche a garantire la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.
Al Capo IV COABITAZIONE SOLIDALE DOMICILIARE (SENIOR COHOUSING) E COABITAZIONE INTERGENERAZIONALE (COHOUSING INTERGENERAZIONALE)
Art. 15. Linee guida in materia di senior cohousing e di cohousing intergenerazionale
Il testo è composto da 2 Titoli e 43 articoli.
Il Titolo I reca Principi generali e misure a sostegno della popolazione anziana si compone di 4 Capi:
• il Capo I (artt. 1-3) riguarda i Principi generali,
• il Capo II (artt. 4-10), attiene alle Misure per la prevenzione della fragilità e la promozione della salute, dell’invecchiamento attivo delle persone anziane, della sanità preventiva e della telemedicina in favore delle persone anziane,
• il Capo III (artt. 11-14) disciplina le Misure volte a contrastare l’isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane nonché a promuovere il mantenimento delle capacità fisiche , intellettive e sociali,
• il Capo IV (artt. 15-18) la Coabitazione solidale domiciliare e la coabitazione intergenerazionale,
• il capo V (artt. 19-20) le Misure in materia di alfabetizzazione informatica e di facilitazione digitale.
Il Titolo II, recante Disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti si compone di due Capi:
• il Capo I (artt. 21-33) disciplina il Riordino, la semplificazione, e coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e valutazione multidimensionale,
• il Capo II (artt. 34-42) contiene le disposizioni in materia di Prestazione universale, agevolazioni contributive, fiscali e caregiver familiari, l’art. 43 disciplina l’entrata in vigore, avvenuta il 19 marzo 2024
fonte : Gazzetta ufficiale DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2024, n. 29 Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante: «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 65 del 18 marzo 2024). (24A01575) (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2024)