Le disposizioni riportate nella regola tecnica allegata al decreto si applicano alle attivita’ commerciali di nuova realizzazione. Non sussiste l’obbligo di adeguamento alla regola tecnica per le attivita’ commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ove si configuri una delle seguenti situazioni:
a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
Le nuove attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. a partire dal 11 settembre, per raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, dovranno:
- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
La regola tecnica allegata consta dei seguenti 10 paragrafi:
- Generalità
- Ubicazione
- Caratteristiche costruttive
- Misure per il dimensionamento delle vie di esodo
- Aree ed impianti a rischi specifico
- Impianti elettrici
- Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
- Impianti di rilevazione, segnalazione e allarme
- Segnaletica di sicurezza
- Organizzazione e gestione della sicurezza
Si evideniza il paragrafo 7.2 – ESTINTORI
Le attività commerciali devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere e in prossimità delle uscite; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 150 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.
Gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A – 144B C. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all’uso previstoo.
il Decreto da sito vigilidelfuoco.it