La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato Il Decreto Milleproroghe 2020 – Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162 – che fornisce “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.
Il Decreto apporta importanti modifiche al D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
L’articolo 36 – Informatizzazione INAIL inserisce, dopo l’articolo 7 del citato D.P.R. n. 462/2001, l’art. 7-bis portando tre importanti novità nell’ambito delle verifiche degli impianti elettrici:
- Banca dati informatizzata
- comunicazione all’INAIL
- tariffe
Corso rischio elettrico (agg. RSPP/RLS)
L’Articolo 36 “Informatizzazione INAIL” del Decreto Milleproroghe (DL 162/2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, introduce importanti modifiche al DPR 462/01 per le verifiche degli impianti elettrici:
- Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, dopo l’articolo 7 e’ aggiunto il seguente: Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). – 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
- Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
- Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
- Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
In sintesi:
– L’INAIL dovrà predisporre un sistema informatico per la raccolta dei dati relative alle verifiche di cui al DPR 462/01 tramite il quale i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo cui hanno affidato la verifica. A tal proposito, INAIL dispone già dell’applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione) e che potrebbe facilmente essere implementata per la funzione di banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici.
– Gli organismi dovranno versare una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche effettuate e dovranno fare riferimento al tariffario delle verifiche individuato dal decreto del Presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005, disponibile in allegato, che riporta ad esempio le tariffe per le verifiche degli impianti di messa a terra in base alle “classi di potenza installata”.
– Il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 è entrato in vigore il 31 dicembre 2019, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma i suoi effetti sono provvisori perché i Decreti Legge “decadono” se il Parlamento non li converte in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Ricordiamo che il DPR 462/01 sancisce l’obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive.
Precisa inoltre che sono equiparati ai dipendenti i soci, apprendisti, stagisti, allievi e qualunque altra persona presti la propria opera nella suddetta attività.
Con una nota del Ministero delle Attività produttive (prot.10723 del 25/02/2005) si è inoltre chiarito che i condomini sono a tutti gli effetti sottoposti a tali verifiche anche in assenza di lavoratori subordinati.
La periodicità dell’effettuazione delle verifiche secondo il DPR 462 è biennale tipicamente per gli impianti in ambienti a Maggior Rischio in caso d’Incendio , cioè quegli impianti che in caso di incendio comportano rischi più elevati al personale per la difficoltà di deflusso o per le caratteristiche del materiale stoccato all’interno della attività. Hanno inoltre periodicità biennale i locali ad uso medico, i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d’esplosione. Tutti le altre attività hanno periodicità quinquennale.
Pagina sito INAIl con modello comuncazione – vedi
Da quando è stato introdotto l’obbligo del datore di lavoro di comunicare all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche di cui all’art. 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1 del DPR 462/2001?
L’obbligo per i datori di lavoro di comunicare all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche di cui all’art. 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1 del DPR 462/2001 è stato introdotto dall’articolo 36 del decreto-legge 162 del 2019,entrato in vigore il 31 dicembre 2019e,pertanto,riguarda esclusivamente le verifiche periodiche eseguite dal 31 dicembre 2019

















