Cosâè il DUVRI?
Il termine D.U.V.R.I. è lâacronimo di âDocumento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenzaâ, che il Datore di lavoro committente di unâazienda ha lâobbligo di redigere qualora affidi ad unâimpresa appaltatrice esterna (o lavoratori autonomi) lavori/servizi da svolgere allâinterno dellâazienda. Lâobbligo di redazione del DUVRI è stato introdotto dalla normativa per la sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 art .26 comma 3, integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106.A cosa serve il DUVRI?La funzione del DUVRI è di rendere noti allâimpresa appaltatrice, incaricata di svolgere dei lavori allâinterno di una azienda, quali sono i rischi per i lavoratori presenti e quali sono le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori da adottare per ridurli.
Quando il DUVRI non è obbligatorio?
Lâobbligo di redazione del DUVRI è applicabile nei seguenti casi:
- Appalti di durata superiore a due giorni o superiore a cinque uomini-giorno
- Tutti gli appalti in cui vi siano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui allâallegato XI del Testo Unico.
Il D.Lgs 81/08 e la âLegge del fareâ n. 99/2013, individuano i seguenti casi, in cui il DUVRI può non essere redatto:
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio incendio elevato, o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui allâallegato XI del Testo Unico;
- attivitĂ che presentano un basso rischio dâinfortunio sia per il committente che per lâimpresa affidataria, se affidano lâincarico di sorveglianza, coordinamento lavori ad un individuo (preposto) in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione allâincarico conferito, nonchĂŠ di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dellâambiente di lavoro (tale incarico va specificato nel contratto dâappalto).
Anche se le attivitĂ in appalto non dovessero rientrare nei casi di sui sopra, resta sempre e comunque lâobbligo in capo al Datore di Lavoro dellâimpresa committente di effettuare la verifica tecnico professionale ai sensi dellâArt. 26 del D.Lgs. 81/08, promuovendo la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza del committente che dellâappaltatore.
Per quanto riguarda i lavori in cantiere, se câè il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (titolo IV del D. Lgs. 81/08) non è necessaria lâelaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente.
Il DUVRI deve contenere le misure volte allâeliminazione o, ove ciò non risulti possibile, alla riduzione al minimo dei rischi nelle aree interessate dallâesecuzione dei Lavori, dei Servizi o delle Forniture, con particolare attenzione alle interferenze lavorative (rischi interferenti) tra le diverse attivitĂ .
A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI: rischi derivanti da sovrapposizioni di piĂš attivitĂ svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dellâappaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, rischi derivanti da modalitĂ di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dellâattivitĂ appaltata), richieste esplicitamente dal committente; rischi derivanti dalle attivitĂ svolte dallâappaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nellâunitĂ produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.
Il DUVRI, inoltre, deve essere obbligatoriamente allegato al contratto dâappalto o dâopera, indicando anche i costi della sicurezza necessari per la riduzione o eliminazione dei rischi interferenti.
Il DUVRI deve essere un documento dinamico, adeguato in funzione dellâevoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso puntualmente con tutti gli attori coinvolti nellâappalto, anche attraverso momenti di incontro (riunioni di coordinamento) e, se necessario, di formazione dei lavoratori interessati.
Tra i principali documenti che il committente deve richiedere allâimpresa appaltatrice per effettuare la verifica tecnico-professionale e quindi necessari per la redazione del DUVRI vi sono i seguenti (elenco non esaustivo):
- Visura camerale CCIAA
- Documento Unico di RegolaritĂ Contributiva (DURC)
- Autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneitĂ tecnico professionale
- Documento di valutazione dei rischi /DVR) e piano degli interventi/miglioramento
- Attestati di formazione lavoratori impegnati nell’appalto
- giudizi di idoneitĂ lavortatori impegnati nell’appalto
- Elenco attrezzature/macchine impiegate nellâappalto
- Dichiarazione di non aver subito provvedimenti di sospensione dellâattivitĂ imprenditoriale
Le sanzioni applicabili al Datore di Lavoro per inadempienza allâart. 26 del Testo Unico e quindi alla mancata redazione del DUVRI sono di tipo amministrativo con ammenda da 2.500 a 6.400 euro e penale con arresto da 3 a 6 mesi.