Nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un nuovo Decreto che interviene anche sulle modalità di accesso allo smart working.
Questo per incentivare e faciltare ancora di più, per tutto il territorio nazionale, i datori di lavoro ad applicare il lavoro agile, per tutta la durata dello stato di emergenza, a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali.
dal sito cliclavoro è possibile accedere alla (sito cliclavoro) semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020. Rispetto a quanto prevende la Legge n. 81/2017
(Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)
L’INAIL, inoltre, con l’avviso del 26 febbraio 2020, ha comunicato di aver reso disponibile sul proprio portale telematico “l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile”.
Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile
Il predetto documento contiene tutte le norme che le parti sono chiamate a rispettare in caso di svolgimento della prestazione secondo i canoni dello smart working.
Innanzitutto, il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a osservare determinati obblighi tra cui:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione sottostante.
Produce effetti dalla data dell’8 marzo fino al 3 aprile e, dalla sua entrata in vigore, cessano di produrre effetti i precedenti decreti del 1° e 4 marzo 2020.
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione sottostante.
Produce effetti dalla data dell’8 marzo fino al 3 aprile e, dalla sua entrata in vigore, cessano di produrre effetti i precedenti decreti del 1° e 4 marzo 2020.
- Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (.doc – 60 kb)
Fonte:
- INAIL
- Ministero del Lavoro
- cliclavoro