L’agognata pubblicazione del D.M. 02 settembre 2021 ha – finalmente – permesso di superare dubbi e perplessità relativamente alla formazione antincendio, fino ad ora regolamentata dal vecchio DM 10/03/1998, dal DLgs 81/2008 e da una serie di circolari interne dei VVDF, che spesso creavano più confusione che altro.
La prima novità la troviamo già all’art. 3 del decreto.
Art. 3.
Informazione e formazione dei lavoratori
- Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.
Quindi informazione e formazione obbligatorie per tutti i lavoratori e, pertanto, occorrerà prevedere un percorso integrativo/aggiuntivo ai corsi di formazione specifica per tutti i lavoratori, come espressamente previsto già dall’accorso stato regioni del 2011 nelle premesse:
È però l’art. 5 che entra nel merito della formazione delle squadre antincendio.
A tal proposito riportiamo le infografiche esplicative, predisposte dall’associazione AIFOS, che sintetizzano con chiarezza le novità per quanto riguarda i percorsi di formazione, iniziali e di aggiornamento, e i requisiti dei formatori che intendano svolgere la parte di teoria e/o le esercitazioni pratiche.
Il D.M. 02 settembre 2021 è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma entrerà in vigore tra un anno, il 04/10/2022, e prevederà un ulteriore periodo transitorio fino a 04/04/2023.
a cura Simone Larghi
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