DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Il decreto, vista la cessazione dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario. Potranno a tale scopo possono essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie che tengano conto dell’andamento dell’epidemia, individuate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.
È comunemente chiamato “Decreto Covid“, il provvedimento contenente le ultime disposizioni per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, conseguente alla fine dello stato d’emergenza (31 marzo 2022). Il decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 2022.
Il provvedimento riporta una serie di step con date e scadenze ben precise sul green pass rafforzato e green pass base, indispensabili per un ritorno graduale alla normalità. Tra le principali misure vi è l’eliminazione delle quarantene precauzionali, l’eliminazione graduale del super green pass e del green pass base, così come la cessazione del sistema delle zone colorate, l’obbligo di indossare le mascherine in ambienti al chiuso, specificatamente FFP2 in alcuni casi, mezzi di trasporto e spettacoli aperti al pubblico.
Per quanto riguarda le scadenze del green pass rafforzato (comunemente chiamato super green pass), sono state definite con l’obiettivo di eliminare del tutto, in maniera progressiva, la certificazione verde Covid-19.
30/03/22 Circolare del Ministero della Salute n. 19680 con le nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.Circolare del Ministero della Salute 19680_30marzo2022
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022)
Il provvedimento stabilisce:
🔴 obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
🔴 fine del sistema delle zone colorate;
🔴 capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
🔴 protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute
🔴Lavoratori fragili, proroga sorveglianza sanitaria al 30 giugno 2022
🔴possbilità lavoro agile-smart wonkring con procedura semplificata fino al 30 giugno 2022
Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19 e che il Ministro della salute, con propria ordinanza, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali per il periodo dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:
– graduale superamento del green pass
– eliminazione delle quarantene precauzionali
mascherine/facciali filtranti – art. 5 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
A decorrere dal 1° aprile 2022 fermo restando quanto previsto per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di ipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli citati e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
Cosa accade dal 1° al 30 aprile
Dal 1° aprile fino alla fine del mese, tutti i lavoratori potranno accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base, inclusi gli over 50. Questi ultimi, infatti, non saranno più obbligati a presentare il green pass rafforzato ma potranno utilizzare quello base.
Dove si può accedere senza super green pass dal 1° aprile
È dal 1° aprile che verrà meno l’obbligo di super green pass (e di green pass base) per l’accesso alle seguenti attività:
- consumo di cibo e bevande all’aperto;
- attività sportive outdoor;
- negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei;
- alloggi in hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
- trasporto pubblico locale (metropolitane, autobus, tram).
Resta l’obbligo di green pass base per l’accesso a mense e ristoranti (al chiuso)
Dove occorre il super green pass fino al 30 aprile
La certificazione verde “rafforzata” continuerà ad essere indispensabile, fino al 30 aprile, per l’accesso alle seguenti attività:
- convegni e congressi;
- piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, inclusi spogliatoi e docce (ad eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti);
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l’infanzia);
- feste conseguenti cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Infine, fino al 31 dicembre 2022, l’accesso dei visitatori alle strutture come hospice, RSA è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato.
Le disposizioni dal 1° maggio
Dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Fanno eccezione i lavoratori nelle professioni sanitarie, quelli negli ospedali e nelle RSA, che avranno fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro.
Scuola
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Dal 01 aprile , a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’art. 10 -quater , commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Approfondimento Ministero dell’Istruzione: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-regole-sulla-gestione-dei-contagi-dopo-la-fine-dello-stato-di-emergenza
Lavoratori fragili, proroga sorveglianza sanitaria al 30 giugno 2022
La proroga nell’allegato B: Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
Le disposizioni dell’allegato B, come specificato dall’articolo 10 dello stesso decreto, sono prorogate al 30 giugno 2022 e vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Pertanto: “i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’eta’ o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente“.
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