Guardando la giurisprudenza degli ultimi anni in tema di valutazione dei rischi, l’idea che se ne ricava è che vi siano alcuni “errori” di impostazione nella valutazione dei rischi e nella stesura del relativo documento che ricorrono nelle varie sentenze e sono comuni a più casi.
Elenchiamo e illustriamo di seguito brevemente i principali (ovviamente sulla base di una selezione e senza pretese di esaustività, perché gli operatori della prevenzione e gli osservatori del settore ne potranno riscontrare nella pratica anche altri), prendendo come esempio – o in qualche caso solo come spunto di partenza – alcune pronunce di Cassazione.
1) Incompletezza, mancanza di specificità, incongruenza
2) Mancato aggiornamento periodico del DVR e considerazione della migliore scienza e tecnica
3) Mancata considerazione dei pericoli “notori” e della “casistica concretamente verificabile”
4) Mancata considerazione di ciò che si è già verificato
5) Mancata individuazione nel DVR delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione (art.28 comma 1 lett.d) D.Lgs.81/08)
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