Con la pubblicazione della Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’Inail ha introdotto significative semplificazioni nelle procedure di gestione della certificazione medica per infortunio e malattia professionale.
L’obiettivo è duplice: snellire gli oneri burocratici attraverso la sanità digitale e garantire la massima chiarezza sulle responsabilità in fase di ripresa dell’attività lavorativa.

Di seguito in estrema sintesi le nuove disposizioni:
- Rientro a scadenza naturale della prognosi
La novità più rilevante riguarda la semplificazione della chiusura dell’evento infortunistico.
- Certificato “Definitivo” non più necessario: Se il lavoratore rientra in servizio allo scadere naturale della prognosi indicata nell’ultimo certificato, non deve più presentare un ulteriore certificato medico di chiusura.
- Chiusura Automatica: L’ultimo giorno di prognosi dichiarato coincide ora automaticamente con l’ultimo giorno di inabilità temporanea. L’Inail provvederà alla chiusura amministrativa della pratica d’ufficio entro 15 giorni.
- Ripresa anticipata dell’attività
Rimane invece rigorosa la procedura nel caso in cui il lavoratore intenda tornare in servizio prima della data indicata nel certificato.
- Obbligo di Rettifica: Non è ammesso il rientro tramite dichiarazione spontanea. Il lavoratore deve obbligatoriamente presentare un nuovo certificato medico che riduca la durata della prognosi originaria.
- Responsabilità del Datore di Lavoro: Il datore di lavoro ha il dovere giuridico di impedire l’accesso ai locali aziendali al lavoratore che non abbia regolarizzato la prognosi anticipata, al fine di evitare gravi profili di responsabilità legati alla tutela della salute e sicurezza.
Scaricabile al seguente link la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026
Resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 riguardo alla visita medica di controllo prima della ripresa della mansione specifica, qualora l’assenza per motivi di salute superi i 60 giorni continuativi.
In questo ambito, si ricordano le recenti flessibilità introdotte dalla Legge n. 203/2024:
- Discrezionalità della visita fisica: Il Medico Competente può decidere se procedere con una visita medica in presenza o se valutare l’idoneità basandosi esclusivamente sulla documentazione clinica prodotta, a seconda della natura della patologia e dei rischi legati alla mansione.
- Giudizio di Idoneità: In entrambi i casi, è imprescindibile che il Medico Competente rilasci un giudizio di idoneità formale prima che il lavoratore riprenda effettivamente le sue mansioni.

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