Con circolare n.10 del 21 marzo l’INAIL ha comunicato che dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza”. Per “prima assistenza” deve intendersi la prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base. L’obbligo di invio della certificazione medica si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.
Denuncia di infortunio obbligatoria
Il datore di lavoro avrà comunque l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’INAIL entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia, con la procedura e così come previsto dalla vecchia normativa.
Nella denuncia di infortunio devono essere riportati obbligatoriamente i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La predetta certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).
L’Inail ha l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.
Fonte: INAIL

















