INTERPELLOn. 4/2024 – Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ancora una volta un interpello sull’individuazione del PREPOSTO per la sicurezza.
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146”. Seduta della Commissione del 19 settembre 2024.
Interpello 4/2024 – l’individuazione del preposto, i quesiti
Con Interpello n. 4/2024 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce una interpretazione sul ruolo del preposto, sulla sua obbligatorietà alla luce della disciplina vigente e prospettando il problema di una sua individuazione nelle realtà piccolo o di un solo lavoratore.
La Camera di Commercio di Modena poneva tre diversi quesiti al Ministero del lavoro, che riassumeremo così:
- in un’attività in appalto è obbligatorio che ci sia sempre un preposto
- in un’attività in appalto, il preposto va individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente?
- in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, va individuato un preposto?
La Commissione risponde sul punto richiamando la normativa di riferimento del Testo Unico di Sicurezza e fornisce una sua interpretazione sulla figura del preposto.
Sul ruolo del Preposto alla sicurezza, la Commissione (che richiama l’interpello 5/2023), conferma la volontà del legislatore di rafforzare il suo ruolo, quale figura di garanzia e conferma l’obbligo di una sua individuazione.
Come individuarlo nelle piccole realtà?
Secondo il Ministero, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come “extrema ratio” a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – “laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali”.
Nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, non potendo il lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro, aggiunge la Commissione.
La Commissione poi ricorda l’obbligo per datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione.
L’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, “condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività” dice la Commissione.
Proprio in considerazione del ruolo, il legislatore ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.
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scarica in pdf: interpello 4/2024 sicurezza sul lavoro figura del preposto
Fonte : Min. Lavoro
corso preposto
articolo: Interpello 5/23 figura Preposto
articolo: APPALTO: obbligo indicazione PREPOSTO
articolo: Preposto: easy check list per attività di verifica