INTERPELLO 6/2024: periodicità formazione preposto biennale o quinquennale?
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni. Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024.
Dopo quasi 3 anni di interpretazioni, discossioni, il Ministero del Lavoro chiarisce che la periodictà dell’aggiornamento per i preposti è quinquennale.
Chiarimento che arriva a poche ore dalla notizia di prossima approvazione del tanto discusso nuovo accordo sulla formazione.
Il 7 novembre 2024 si riunirà la Conferenza Stato-Regioni per approvare il nuovo accordo (vedi notizia sul sito della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Convocazione e o.d.g. del 7 novembre 2024)
l Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:
“andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.”
Le indicazioni della commissione :
«La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021» e, inoltre, che «(…) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (…). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale),”
scarica in pdf: interpello 4/2024 sicurezza sul lavoro figura del preposto
Fonte : Ministero del Lavoro e della Pilitiche Sociali
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