La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 13 dicembre 2017, ha fornito, all’Unione Generale del Lavoro (UGL), un parere in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
La commisione esclude qualsiasi dubbio interpretativo chiarendo chel’informazione ai lavoratori non deve essere realizzata in via prioritaria ed eslusiva dal RSPP, e nello specifico riporta «…rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori».
Resta quindi chiaro che l’obbligo è del datore di lavoro e del dirigente possono anche servirsi del SPP per assolvervi.
ricordiamo quato previsto dal Dlgs 81/08:
- Art. 31 comma 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
- Art. 33 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
vedi : interpello n. 2 del 13 dicembre 2017 dal sito del ministero


















