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Interpello sui criteri di qualificazione del docente formatore

08 Ott 2014
Safety Group Italia
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docente, formatore, formazione, qualificazione

Nuove risposte della Commissione Interpelli a quesiti relativi alla sicurezza sul lavoro. L’interpello n. 21 chiarisce quando un professionista è considerato in possesso dei criteri n. 4 e 5 per lo svolgimento di attività di formatore sulla sicurezza (puntosicuro).

Sono disponibili sul sito del Ministero del lavoro le risposte ad alcuni nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ricordiamo che gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali possono inoltrare tramite posta elettronica quesiti alla Commissione per gli interpelli: le indicazioni fornite nelle risposte di questi interpelli costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.
Presentiamo oggi l’interpello n. 21/2014 con risposta del 6 ottobre 2014 al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, e che ha per oggetto i criteri di formazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Gli altri interpelli appena pubblicati saranno presentati nei prossimi numeri di PuntoSicuro.
Primo quesito
Il consulente del lavoro che ha esercitato la professione per almeno 18 mesi occupandosi anche di salute e sicurezza sul lavoro è in possesso del criterio di qualificazione n. 4 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
La risposta si trova analizzando il criteri a cui si fa riferimento nella domanda.
Il quarto criterio prevede espressamente quanto segue:
“Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi del DLGS 81/08 e smi). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):
– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione ali ‘insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
Di conseguenza, chiunque (sia o meno un professionista), in possesso del diploma di scuola superiore, intenda avvalersi- per dimostrare di aver titolo a svolgere i compiti di docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro- del criterio n. 4 di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di avere frequentato il corso di almeno 40 ore previsto dal decreto e di avere, al contempo, svolto per almeno 18 mesi “attività lavorativa o professionale” coerente con l’ area tematica di docenza. La formula usata dal decreto indica la necessità che tale attività sia stata svolta in modo, per quanto non esclusivo, non episodico, in relazione alle aree tematiche di interesse. Inoltre, a tali requisiti l’aspirante docente dovrà aggiungere necessariamente una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza … ) indicate specificamente.
Secondo quesito
Il consulente che ha svolto attività professionale per almeno un triennio, seguendo i propri clienti anche in materia di salute e sicurezza del personale ed effettuandone i relativi adempimenti è in possesso del criterio n. 5 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
Analizzando quanto indicato dal quinto criterio emerge che è necessario essere in possesso di:
“Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):
– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
Quindi, chiunque intenda avvalersi del quinto criterio di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di aver svolto, sempre in maniera non episodica, per almeno tre anni “esperienza lavorativa o professionale ” ( … ) “coerente con l ‘area /ematica oggetto di docenza “. A tale requisito, occorrerà aggiungere la dimostrazione del possesso di una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza … ) individuate dalla norma.
Ricordiamo infine che il possesso dei criteri di qualificazione non può essere dimostrato con un’autocertificazione, ma deve essere dimostrato con idonea documentazione, quale ad esempio può essere un’attestazione del Datore di Lavoro o una lettera di incarico.
 
Commissione per gli interpelli – Interpello n. 21/2014 con risposta del 6 ottobre 2014 al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro– Prot. 37/0016616/ MA007.A001 – art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo ai criteri di formazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Fonte: Puntosicuro.it  – Federica Gozzini
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