Si definisce preposto il lavoratore che nell’ambito delle competenze e attribuzioni affidate ha il compito di sovrintende, predisporre e sorvegliare un determinato lavoro (es. capo reparto, capo squadra) e che ha una certa autonomia per fornire ordini o indicazioni ai lavoratori su come svolgere l’attività.
CHI è il PREPOSTO?
Il “preposto” ai sensi del DLgs 81/2008 è colui che “sulla base delle competenze professionali acquisite, e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute“.
Art. 2 D.lgs 81/08 e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Sono agevolmente riconducibili alla figura di Preposto le seguenti figure:Responsabile o Capoufficio; Capocantiere; Caposquadra o Capoturno; Project Leader o Manager; Altri ruoli di responsabilità assimilabili che possono comportare la gestione di un gruppo di lavoro (in questo caso, anche in assenza di nomina da parte del Datore di Lavoro, si è “Preposti di fatto“).

DEVE ESSER NOMINATO?
NO! Eventualmente POSSONO essere nominati, ma non è definito un obbligo specifico di nomina.
I preposti sono tali anche “DI FATTO”, anche senza alcuna “investitura” o nomina ufficiale da parte del datore di lavoro. E’ a tutti gli effetti un preposto (che quindi deve essere sottoposto a specifica formazione e sul quale gravano gli obblighi di cui all’art. 19) colui che espleta concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall’art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, la correlata posizione di garanzia.
Questo significa che anche in assenza di una nomina specifica rilasciata dal datore di lavoro, tutti i lavoratori che operano in azienda “coordinando e controllando il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicurando la corretta realizzazione delle direttive”, sono a tutti gli effetti PREPOSTI.
DEVE ESSER FORMATO? SI!
Come previsto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5 dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, i preposti devono seguire una formazione particolare AGGIUNTIVA di 8 ore.
VI SONO SANZIONI PER LA MANCATA FORMAZIONE? si
Le sanzioni per la mancata formazione sono in capo al datore di lavoro e sono così definite: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
I PREPOSTI HANNO DEI DOVERI IN MATERIA DI SICUREZZA? Assolutamente si.
Sono quelli previsti nello specifico dall’art. 19 del D.Lgs 81/08 E SMI:
scheda iscrizione corso preposti
Corte di Cassazione [Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2006, n. 14192] , “i soggetti che sovrintendono all’espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionistica. Non spetta, perciò, al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare. Posto che con il termine ‘sovrintendere’ si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza, il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra.
Non può sfuggire, pertanto, alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche; in caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni”.
Preposto: easy check list per attività di verifica
RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO
Compete al Preposto vigilare affinché i presidi antinfortunistici vengano tenuti in efficienza e non siano invece rimossi, cosicché il Preposto deve rispondere direttamente, e non per il fatto del terzo, qualora un lavoratore si infortuni perché altri abbia rimosso un dispositivo di sicurezza senza che il preposto abbia esperito il tempestivo controllo a riguardo.
Una recente sentenza attribuisce una responsabilità per fatto proprio del preposto (nel caso in oggetto un caporeparto) che non abbia adeguatamente vigilato sull’efficienza dei presidi antinfortunistici, e non sia tempestivamente intervenuto, rimuovendo la situazione di pericolo causata da intervento di altri soggetti, intervento atto ad annullare la funzione dei presidi stessi.
Chiaramente anche chi ha rimosso i presidi può essere responsabile, ad altro titolo, dell’infortunio stesso.
“Compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”
(Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).
Questi soggetti sono quindi responsabili, nell’ambito delle specifiche attribuzioni e competenze, anche in materia di attuazione delle misure di prevenzione e protezione; in particolar modo hanno il dovere di:
– vigilanza oggettiva in merito all’attuazione degli adempimenti di sicurezza;
– vigilanza soggettiva sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni previste.
Le responsabilità di queste figure naturalmente si ampliano in presenza di una eventuale delega di funzioni da parte del Datore di lavoro.
LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE NELLA SICUREZZA
di RAFFAELE GUARINIELLO (Procuratore Aggiunto Tribunale Penale di Torino)
Troppo spesso si continua a sottovalutare la professionalità del preposto. Troppo spesso si continua a pensare che il preposto abbia semplicemente il compito di vigilare sull’effettivo utilizzo dei mezzi tecnici e personali di prevenzione e di protezione predisposti dal datore di lavoro o dal dirigente.
Questa è una visione riduttiva. Come insegna la Cassazione in una sentenza del 29 novembre 2001, in causa Derx, “il preposto non è un soggetto estraneo al conseguimento dei risultati che conseguono all’adempimento dell’obbligo di sicurezza, un soggetto che possa notarilmente e passivamente registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa prestare silente passiva e ratificatoria acquiescenza; egli, al contrario, proprio perché è destinatario delle norme di sicurezza, è tenuto ad attivarsi nel controllo della rispondenza della situazione di fatto, e in caso di verificata non conformità delle macchine alle norme, è tenuto ad attivare tutto quanto sia nelle sue possibilità per rimuovere tale situazione”.
Quindi, spetta al preposto, non solamente l’obbligo di verificare se i mezzi di prevenzione predisposti dal datore di lavoro siano stati effettivamente osservati, ma l’obbligo di rendersi conto della pericolosità della macchina e di segnalarla alla direzione aziendale per i necessari interventi del caso.
articolo punto sicuro: I compiti del preposto per la sicurezza del lavoro