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LA FIGURA DEL PREPOSTO

01 Gen 2011
Safety Group Italia
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preposto

Si definisce preposto il lavoratore che nell’ambito delle competenze e attribuzioni affidate ha il compito di sovrintende, predisporre e sorvegliare un determinato lavoro (es. capo reparto, capo squadra) e che ha una certa autonomia per fornire ordini o indicazioni ai lavoratori su come svolgere l’attività.

CHI è il PREPOSTO?

Il “preposto” ai sensi del DLgs 81/2008 è colui che “sulla base delle competenze professionali acquisite, e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute“.

Art. 2 D.lgs 81/08 e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Sono agevolmente riconducibili alla figura di Preposto le seguenti figure:Responsabile o Capoufficio; Capocantiere; Caposquadra o Capoturno; Project Leader o Manager; Altri ruoli di responsabilità assimilabili che possono comportare la gestione di un gruppo di lavoro (in questo caso, anche in assenza di nomina da parte del Datore di Lavoro, si è “Preposti di fatto“).

Art. 299 D.Lgs. n. 81. Esercizio di fatto di poteri direttivi
 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
La definizione del Testo Unico ex art. 2, come già detto a proposito dell’individuazione dei dirigenti, “fotografa la posizione dei diversi soggetti aziendali” (Anna Guardavilla) e pone l’accento “sulla natura dell’incarico conferito”, in linea con la conclusione alla quale da tempo era arrivata la giurisprudenza, secondo la quale “tali qualità discendono dalla loro posizione assunta all’interno delle singole aziende o enti (Cass. Pen. , sez. III, sentenza n. 14017 del 15/04/05)” [Antonella Guadagni].
Il preposto la legge lo individua a partire dalla effettiva organizzazione del lavoro aziendale, e dalla posizione gerarchica sovraordinata che alcuni “superiori” hanno in azienda, eventualmente, nei confronti di altri soggetti aziendali “sottoposti”. In altre parole, una volta che il datore di lavoro ha deciso di organizzare la sua attività con alcune funzioni aziendali sovraordinate ad altre, automaticamente si è generata, eventualmente, la figura del preposto (o del dirigente) come colui che nella normale attività lavorativa esercita una supremazia su altri a lui sottoposti. Su tale figura il legislatore (e non il datore di lavoro) fa ricadere la qualifica di preposto (quantomeno ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008).
Anche perché, in realtà, il preposto  non viene frequentemente definito tale, ma in un modo più confacente all’effettiva organizzazione produttiva: caporeparto, caposquadra, capocantiere, capoturno, capolinea, caposala, capobarca, responsabile, coordinatore, supervisor, team leader ecc. Tutti questi sono quasi sempre preposti, di fatto o di diritto poco importa, lo sappiano o non lo sappiano, non importa, la legge non ammette ignoranza (Codice Penale art. 5 – Ignoranza della legge penale – Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale).
La Cassazione Penale, Sezione IV, con la Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502 ha chiarito in modo esemplare la individuazione normativa della figura del preposto fatta dal legislatore, dopo che il datore di lavoro ha organizzato la sua attività aziendale e prima, a prescindere, da deleghe e incarichi specifici in materia di sicurezza (che vengono considerati, ma solo in seconda battuta, e se non sono fasulli): “il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato [o incaricato] dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo. È pertanto del tutto improprio il richiamo alla assenza di delega da parte del datore di lavoro con il quale la difesa del preposto cerca di allontanare la responsabilità.”
In tal senso «i poteri ed i doveri dei preposti si collocano ad un livello radicalmente diverso da quello dei poteri dei soggetti in posizione apicale nell’azienda e sono, in un certo senso, subordinati e limitati dal settore e dal luogo in cui esercitano le loro attività» (Cassazione Penale, sez. IV, 12.12.2007, n. 3483).

DEVE ESSER NOMINATO?

NO! Eventualmente POSSONO essere nominati, ma non è definito un obbligo specifico di nomina.

I preposti sono tali anche “DI FATTO”, anche senza alcuna “investitura” o nomina ufficiale da parte del datore di lavoro. E’ a tutti gli effetti un preposto (che quindi deve essere sottoposto a specifica formazione e sul quale gravano gli obblighi di cui all’art. 19) colui che espleta concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall’art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, la correlata posizione di garanzia.

Questo significa che anche in assenza di una nomina specifica rilasciata dal datore di lavoro, tutti i lavoratori che operano in azienda “coordinando e controllando il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicurando la corretta realizzazione delle direttive”, sono a tutti gli effetti PREPOSTI.

DEVE ESSER FORMATO? SI!

Come previsto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5 dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, i preposti devono seguire una formazione particolare AGGIUNTIVA di 8 ore.

VI SONO SANZIONI PER LA MANCATA FORMAZIONE? si

Le sanzioni per la mancata formazione sono in capo al datore di lavoro e sono così definite: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

I PREPOSTI HANNO DEI DOVERI IN MATERIA DI SICUREZZA? Assolutamente si.

Sono quelli previsti nello specifico dall’art. 19 del D.Lgs 81/08 E SMI:


scheda iscrizione corso preposti

aifosCorte di Cassazione [Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2006, n. 14192] , “i soggetti che sovrintendono all’espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionistica. Non spetta, perciò, al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare. Posto che con il termine ‘sovrintendere’ si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza, il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra.

Non può sfuggire, pertanto, alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche; in caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni”.


Preposto: easy check list per attività di verifica


RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO

Compete al Preposto vigilare affinché i presidi antinfortunistici vengano tenuti in efficienza e non siano invece rimossi, cosicché il Preposto deve rispondere direttamente, e non per il fatto del terzo, qualora un lavoratore si infortuni perché altri abbia rimosso un dispositivo di sicurezza senza che il preposto abbia esperito il tempestivo controllo a riguardo.

Una recente sentenza attribuisce una responsabilità per fatto proprio del preposto (nel caso in oggetto un caporeparto) che non abbia adeguatamente vigilato sull’efficienza dei presidi antinfortunistici, e non sia tempestivamente intervenuto, rimuovendo la situazione di pericolo causata da intervento di altri soggetti, intervento atto ad annullare la funzione dei presidi stessi.

Chiaramente anche chi ha rimosso i presidi può essere responsabile, ad altro titolo, dell’infortunio stesso.

“Compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”

(Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).

Questi soggetti sono quindi responsabili, nell’ambito delle specifiche attribuzioni e competenze, anche in materia di attuazione delle misure di prevenzione e protezione; in particolar modo hanno il dovere di:

– vigilanza oggettiva in merito all’attuazione degli adempimenti di sicurezza;

– vigilanza soggettiva sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni previste.

Le responsabilità di queste figure naturalmente si ampliano in presenza di una eventuale delega di funzioni da parte del Datore di lavoro.

LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE NELLA SICUREZZA

di RAFFAELE GUARINIELLO (Procuratore Aggiunto Tribunale Penale di Torino)

Troppo spesso si continua a sottovalutare la professionalità del preposto. Troppo spesso si continua a pensare che il preposto abbia semplicemente il compito di vigilare sull’effettivo utilizzo dei mezzi tecnici e personali di prevenzione e di protezione predisposti dal datore di lavoro o dal dirigente.

Questa è una visione riduttiva. Come insegna la Cassazione in una sentenza del 29 novembre 2001, in causa Derx, “il preposto non è un soggetto estraneo al conseguimento dei risultati che conseguono all’adempimento dell’obbligo di sicurezza, un soggetto che possa notarilmente e passivamente registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa prestare silente passiva e ratificatoria acquiescenza; egli, al contrario, proprio perché è destinatario delle norme di sicurezza, è tenuto ad attivarsi nel controllo della rispondenza della situazione di fatto, e in caso di verificata non conformità delle macchine alle norme, è tenuto ad attivare tutto quanto sia nelle sue possibilità per rimuovere tale situazione”.

Quindi, spetta al preposto, non solamente l’obbligo di verificare se i mezzi di prevenzione predisposti dal datore di lavoro siano stati effettivamente osservati, ma l’obbligo di rendersi conto della pericolosità della macchina e di segnalarla alla direzione aziendale per i necessari interventi del caso.

 

articolo punto sicuro: I compiti del preposto per la sicurezza del lavoro

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