Il lavoratore può rifiutare di sottoporsi a visita medica?
No, come indicato all’art. 20, comma 2 lettera i) del D.lgs 81/2008 e s.m.i.. “sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente”
Tra gli obblighi previsti dal D.lgs 81/08 è quello di sottoporsi ai controlli sanitari stabiliti dalla normativa vigente o comunque dal medico competente insieme al servizio di prevenzione e protezione.
Prevista dall’art. 59 anche la Sanzione: Sanzioni Penali per i lavoratori: Art. 20, co. 2, lett. i): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [Art. 59, co. 1, lett. a)]
L’obbligo di sottoporsi a visita medica nasce dalla presenza di un rischio per la salute per cui il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare i lavoratori e quindi nominare un medico competente che definisca se lo stesso è idoeno a svolgere l’attività lavorativa.
La sorveglianza sanitaria è una misura di prevenzione fondamentale al fine di tutelare i lavoratori circa eventuali patologie che si potrebbero manifestare a fronte di esposizione continuativa a determinati rischi per la salute. il medico comente dovrà definire eventuali limitazioni o prescrizioni al fine di tutelare il lavoratori e magari evitare l’insorgere di malattie professionali.
Il datore di lavoro è obbligato a sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria tramite la nomina del medico competente.
Il rifiuto del lavoratore a sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari disposti dal medico competente, costituisce una grave ingerenza nell’operato del datore di lavoro. Quindi, in caso il lavoratore si rifiuti di sottoporsi alle visite mediche, il datore di lavoro deve procedere a provvedimenti disciplinari per convincerlo a cambiare idea.
Se tali sanzioni non convincono il lavoratore, il datore di lavoro può ricorrere al licenziamento per giusta causa.
Il medico competente non può obbligare il dipendente a sottoporsi agli accertamenti sanitari mentre il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti che la legge gli impone.
La Magistratura si è occupata molte volte di casi in cui i lavoratori si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti sanitari, alcuni dei quali sono anche stati esaminati dalla Suprema Corte di Cassazione Penale che ha condannato il datore di lavoro che non aveva preso provvedimenti.
Qualora il lavoratore insista nel rifiuto, potrà essere avvisata l’Asl territorialmente competente, che essendo un organo di polizia giudiziaria, procederà ad accertare l’infrazione del lavoratore, con le conseguenze penali.
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venerdì 16 aprile 2021 con D.ssa Anna Ieva
Il lavoratore è obbligato ad accettare il giudizio di idoneità emesso dal medico competente aziendale?
Il lavoratore può, come previsto dall’art. 41, comma 9 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio.
Quali documenti devono essere consegnati al lavoratore?
Il medico competente, sulla base dei risultati ottenuti a seguito della visita medica, consegna al datore di lavoro e al lavoratore copia del giudizio di idoneità (idoneità alla mansione,idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni,inidoneità temporanea,inidoneità permanente)
Invece la cartella sanitaria è invece un documento riservato a cui non può accedere il datore di lavoro, sarà conservato in busta sigillata, presso al sede del datore di lavoro o dal medico compentene, sotto sua responsabilità, come indicato nel documento di valutazione dei rischi.
A chi spettano le spese per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori?
Il D.lgs 81/2008 e s.m.i. afferma che le spese correlate alla sorveglianza sanitaria del lavoratori sono a carico del datore di lavoro anche nel caso in cui il medico competente decida di avvalersi della collaborazione di medici specialisti.
Il lavoratore può chiedere di effettuare un’ulteriore visita medica ?
La normativa vigente prevete il diritto del lavoratore di richiedere una ulteriore visita medica qualora la ritenga neccessaria e correlata ai rischi professionali e alla esue condizioni di salut.
Compiti del Medico Competente
Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.
In particolare il medico competente:
- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi
- collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute
- effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria come misura di tutela della salute dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.
Oltre a questi obblighi, il medico competente:
- ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro
- ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali
- istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.
Consulta l’elenco dei medici competenti.
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