Il termine per la comunicazione del lavoro notturno e per lo svolgimento di attività usuranti è stato prorogato al 17 aprile 2023. Lo comunica il Ministero del lavoro nella nota del 29 marzo. Per la comunicazione del lavoro a catena la scadenza resta fissata a 30 giorni dall’inizio dell’attività
dal sito del Ministero del lavoro – Differimento del termine per l’adempimento delle attività, di cui all’art. 2, comma 5, e all’art. 5, comma 1, del Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67, al 17 aprile 2023
Il termine, che di norma è fissato al 31 marzo di ogni anno, per il 2023 slitta al 17 aprile.
Si tratta degli adempimenti in capo ai datori di lavoro, i quali devono inviare annualmente al Ministero il documento di monitoraggio dei lavoratori impegnati in attività notturne e usuranti, come stabilito dall’art. 2, comma 5, e dall’art. 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 67/2011.
Nello specifico, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero, in modalità telematica, i periodi dell’anno precedente in cui un proprio dipendente ha svolto una delle attività indicate dal Dlgs n. 67/2011 (art. 1, comma 1 lett. da A a D):
- mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del DM del 19 maggio 1999;
- lavori notturni;
- attività all’interno di un processo produttivo in serie (cd. lavoro a catena);
- conduzione di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
La normativa vigente in materia di lavori usuranti, Il D.Lgs. n. 67/2011 prevede, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di poter usufruire di un accesso anticipato al pensionamento.
Le principali casistiche oggetto della comunicazione sono le seguenti:
- lavoro particolarmente usurante ai sensi del DM 19 maggio 1999;
- lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori ad alte temperature;
- lavori espletati in spazi ristretti (con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture);
- lavori di asportazione dell’amianto;
- lavoro usurante notturno: svolti in modo continuativo per almeno tre ore in periodo notturno o compreso in regolari turni periodici di almeno sei ore in cui è compresa la fascia oraria notturna (da mezzanotte alle cinque del mattino). In particolare, ai fini della definizione di lavoratore notturno, si rimanda ad una recente Nota della INL n. 1050 del 26 novembre 2020;
- lavoro usurante a catena: attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, tra cui ad esempio:
- prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
- macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori o di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- lavoro usurante autisti: conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Dovrà essere inoltre comunicato il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività usuranti, includendo anche eventuali lavoratori in somministrazione, mentre, nel caso di lavoro notturno, dovranno essere indicate, per ogni lavoratore, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.
Chiaramente per i trasgressori saranno applicate delle sanzioni: Il mancato invio della comunicazione da parte del datore di lavoro è sanzionato in via amministrativa con un importo che va da 500,00 a 1.500,00 euro, potrà essere applicato inoltre l’istituto della diffida.
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