Con il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo di lavoro agile ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, come recentemente modificato dall’articolo 41-bis del DL 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.
A tal fine, per tutti i datori di lavoro interessati – pubblici e privati – sarà disponibile dal 1° settembre 2022 l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
L’adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell’art. 1 del citato Decreto ministeriale.
La comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni dalla stipula dell’accordo di lavoro agile. La mancata comunicazione prevede l’applicazione, da parte dell’Ispettorato del Lavoro, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato.
Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
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