Il lavoro agile (smart working) è ormai una modalità consolidata per molte aziende.
Negli ultimi anni si è diffuso rapidamente, spesso accompagnato da accordi individuali e da una gestione operativa flessibile. Tuttavia, gli aspetti legati alla salute e sicurezza sul lavoro non sempre sono stati affrontati in modo strutturato.
Con la Legge 11 marzo 2026 n. 34 (Legge annuale sulle PMI), il legislatore interviene in modo chiaro su questo tema, introducendo una novità rilevante nel D.Lgs. 81/08.
La legge 34 dell’11 marzo 2026 – Legge annuale sulle piccole e medie imprese – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 68 del 23 marzo 2026, interviene con l’articolo 11 su un profilo che gli operatori del settore attendevano da tempo: l’inserimento della disciplina della sicurezza nel lavoro agile all’interno del Dlgs 81/2008 e, soprattutto, l’introduzione di sanzioni specifiche per la violazione dell’obbligo di informativa.
L’articolo 22 della legge 81 del 22 maggio 2017, che ha introdotto il lavoro agile nel nostro ordinamento, prevedeva già un obbligo chiaro in capo al datore di lavoro: la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale fossero individuati i rischi generali e specifici connessi alla modalità agile.
L’obbligo esisteva, era esigibile, ma essendo “esterno” al Dlgs 81/2008 non era direttamente sanzionabile ai sensi degli articoli 55 e seguenti del decreto. Nella pratica, il datore che ometteva la consegna poteva incorrere in una responsabilità civile in caso di infortunio o in un rilievo ai sensi del Dlgs 231/2001 o del proprio sistema di gestione, ma non era esposto ad alcuna sanzione contravvenzionale direttamente azionabile dall’organo di vigilanza. Una lacuna che la dottrina segnalava da anni e che indeboliva in modo significativo la forza cogente della norma.
L’articolo 11 della legge 34/2026 interviene esattamente su questo punto, con una duplice operazione. La prima: al comma 1, lettera a), viene inserito il nuovo comma 7-bis nell’articolo 3 del Dlgs 81/2008. La seconda: al comma 1, lettera b), viene integrato l’articolo 55, comma 5, lettera c), del medesimo decreto, con il richiamo espresso al nuovo obbligo. Il comma 7-bis recita:
«Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali.

⚖️ La novità normativa: il nuovo comma 7-bis dell’art. 3
La norma introduce il comma 7-bis all’art. 3 del D.Lgs. 81/08, dedicato specificamente al lavoro agile svolto in ambienti non nella disponibilità del datore di lavoro.
👉 Il principio è chiaro:
- il lavoratore opera in ambienti (es. abitazione) non controllabili direttamente dal datore di lavoro
- gli obblighi di sicurezza devono quindi essere adattati a questa condizione
📄 L’informativa diventa lo strumento centrale
La nuova normativa stabilisce che: 👉 il datore di lavoro assolve tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile attraverso:
✔ informativa scritta annuale
✔ contenente:
- rischi generali
- rischi specifici
- particolare attenzione all’uso dei videoterminali (VDT)
Questo rappresenta un passaggio fondamentale.
👉 L’informativa non è più solo un adempimento previsto dalla Legge 81/2017,
ma diventa lo strumento principale attraverso cui il datore di lavoro gestisce la sicurezza nel lavoro agile.
🔄 Un cambio di paradigma nella gestione della sicurezza
Nel lavoro agile cambia completamente l’approccio alla prevenzione:
- il datore di lavoro non può intervenire direttamente sull’ambiente di lavoro
- la sicurezza non può basarsi su controlli fisici o organizzativi tradizionali
👉 Di conseguenza:
✔ la prevenzione si fonda su informazione, consapevolezza e comportamento
✔ il lavoratore diventa parte attiva del sistema di sicurezza
🧠 Il ruolo del lavoratore: cooperazione e responsabilità
La norma conferma un principio già previsto dalla legislazione vigente:
👉 il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione
Questo significa che:
- deve applicare le indicazioni ricevute
- deve adottare comportamenti corretti
- deve contribuire alla gestione dei rischi
👉 La sicurezza diventa quindi un processo condiviso tra azienda e lavoratore.
⚠️ Cosa devono fare oggi le aziende
Alla luce delle novità normative, le aziende devono:
✔ predisporre un’informativa aggiornata e coerente con le attività svolte
✔ garantire l’aggiornamento almeno annuale
✔ integrare i contenuti con i rischi specifici del lavoro agile (in particolare VDT, ergonomia, organizzazione del lavoro)
✔ documentare la consegna ai lavoratori e all’RLS
👉 Non si tratta più di un adempimento formale, ma di un elemento centrale del sistema di prevenzione.
🛠️ Dalla norma alla pratica: strumenti operativi
Per rendere efficace questo approccio è necessario affiancare all’informativa strumenti concreti.
Per questo abbiamo predisposto:
📄 Informativa lavoro agile
Un documento aggiornato che:
- recepisce le novità normative introdotte nel 2026
- individua i principali rischi
- fornisce indicazioni operative per il lavoratore
👉 disponibile in formato Word scaricabile
✅ Checklist di autovalutazione del lavoratore
Uno strumento pratico per supportare il coinvolgimento attivo del lavoratore.
Consente di verificare:
- idoneità dei locali di lavoro
- condizioni della postazione (ergonomia, VDT)
- sicurezza degli impianti
- utilizzo corretto delle attrezzature
- organizzazione del lavoro e pause
👉 la checklist permette di trasformare l’informazione in comportamento concreto e prevenzione reale
🔄 Miglioramento continuo e partecipazione
Il nuovo approccio normativo valorizza:
✔ partecipazione del lavoratore
✔ responsabilizzazione
✔ miglioramento continuo
Attraverso strumenti semplici ma efficaci è possibile:
- individuare criticità
- migliorare le condizioni di lavoro
- rafforzare la cultura della sicurezza
📌 Conclusioni
Con la Legge 11 marzo 2026 n. 34 cambia il modo di gestire la sicurezza nel lavoro agile.
👉 L’informativa annuale diventa:
- il fulcro degli obblighi del datore di lavoro
- lo strumento principale di prevenzione
👉 E il lavoratore diventa protagonista attivo della propria sicurezza.
⬇️ Scarica i materiali
👉 Informativa lavoro agile (Word): informativa lavoratori lavoro agile_safety_apr26
👉 Checklist autovalutazione smart working + testo mail : check_VDT-postazione_smart working_Safety_apr26
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Supportiamo le aziende nella:
revisione e aggiornamento della documentazione
gestione dei rischi nel lavoro agile
sviluppo di strumenti operativi e formativi
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tel. 0331782524 – info@safetygroupitalia.com
a cura di Mauro Pepe
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