Il Ministero del lavoro, con la nota del 22 luglio 2014, n. 13330, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di cui all’art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003 (Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno), relativamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ed impiegati durante il periodo notturno, ossia durante il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
il Ministero ritiene che il lavoratore intermittente possa configurarsi come notturno solo in caso di prestazioni nel periodo notturno di tre ore per almeno 80 giorni.
Questa limitazione all’individuazione del lavoratore notturno rileva anche ai fini della sicurezza del lavoro in relazione alle misure di prevenzione necessarie per la tutela dei lavoratori esposti.
Nota ministeriale del 22 luglio 2014, n.13330: vedi

















