Dal 26 settembre 2026 gli interventi di manutenzione e i controlli periodici su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio potranno essere eseguiti esclusivamente da tecnici manutentori in possesso dell’attestato di qualificazione previsto dal D.M. 1° settembre 2021.
La proroga introdotta dal D.M. 15 luglio 2025 termina infatti il 25 settembre 2026. Da quella data cesserà anche la validità dei Nulla Osta Transitori (NOT) rilasciati durante la fase di avvio del sistema. La scadenza è stata confermata dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Non si tratta però soltanto di verificare una nuova attestazione: per il datore di lavoro committente questa novità deve essere inserita nella più ampia gestione degli appalti, della verifica dell’idoneità tecnico-professionale e degli eventuali rischi interferenziali.

La qualifica riguarda il tecnico e lo specifico presidio
L’attestato è riferito alla persona fisica che esegue la manutenzione e non genericamente all’impresa presso cui lavora.
La qualifica viene inoltre rilasciata con riferimento alle specifiche tipologie di impianti, attrezzature o sistemi sui quali il tecnico è autorizzato a intervenire, tra cui:
- estintori portatili e carrellati;
- reti idranti;
- porte resistenti al fuoco;
- impianti sprinkler;
- impianti di rivelazione e allarme incendio;
- sistemi EVAC;
- sistemi di spegnimento a gas;
- sistemi di evacuazione di fumo e calore;
- impianti a schiuma, polvere, aerosol o water mist.
Un tecnico qualificato per la manutenzione degli estintori, quindi, non è automaticamente qualificato anche per intervenire su porte tagliafuoco, reti idranti o impianti di rivelazione incendio.
L’elenco completo dei presidi e delle relative qualifiche è riportato nell’informativa dei Vigili del Fuoco sui tecnici manutentori qualificati.
La qualifica deve entrare nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale
Quando la manutenzione viene affidata a un’impresa esterna, il datore di lavoro committente deve applicare quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
Prima dell’affidamento deve quindi verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, in relazione allo specifico servizio richiesto.
La verifica minima prevista dalla normativa comprende:
- acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- acquisizione dell’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
Il Ministero del Lavoro ha tuttavia chiarito che questa verifica non deve essere soltanto formale, ma deve risultare seria e sostanziale, prendendo in considerazione le capacità professionali, l’esperienza e l’effettiva adeguatezza del soggetto incaricato rispetto alle attività da svolgere. È possibile consultare il chiarimento del Ministero del Lavoro sull’idoneità tecnico-professionale.
Dal 26 settembre 2026, pertanto, nella qualifica dei fornitori incaricati della manutenzione antincendio sarà opportuno acquisire e verificare anche:
- nominativo dei tecnici che accederanno all’azienda;
- attestato di qualificazione di ciascun tecnico incaricato;
- corrispondenza tra la qualifica posseduta e il presidio sul quale verrà effettuato l’intervento;
- validità e autenticità dell’attestato, anche attraverso il QR code e gli elenchi messi a disposizione dai Vigili del Fuoco;
- attrezzature, competenze ed esperienza necessarie per l’attività;
- eventuali subappalti e nominativi dei relativi tecnici;
- nominativo del preposto comunicato dall’impresa appaltatrice;
- ulteriore documentazione richiesta in funzione delle caratteristiche e dei rischi dell’intervento.
La presenza dell’attestato del manutentore costituisce quindi un elemento fondamentale, ma non sostituisce l’intera verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa.
Manutenzione antincendio e DUVRI
La manutenzione dei presidi antincendio è normalmente svolta all’interno dei luoghi di lavoro del committente e può generare interferenze con i lavoratori, gli utenti o altre imprese presenti.
Prima dell’avvio dell’attività occorre quindi valutare concretamente:
- ambienti e reparti interessati;
- presenza di lavoratori, clienti, utenti o pubblico;
- contemporaneità con altre lavorazioni;
- utilizzo di scale, attrezzature o sostanze;
- accesso a locali tecnici o aree con rischi particolari;
- temporanea disattivazione di impianti, allarmi o sistemi di protezione;
- possibile occupazione di passaggi e vie di esodo;
- modalità di effettuazione delle prove sugli allarmi, sull’EVAC o sugli impianti di spegnimento;
- misure compensative da adottare durante il fuori servizio di un presidio.
Quando sono presenti rischi derivanti dall’interferenza tra le attività, il datore di lavoro committente deve predisporre o aggiornare il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, individuando le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi.
Il DUVRI deve essere collegato allo specifico appalto, allegato al contratto e aggiornato quando cambiano le attività, le condizioni operative o le imprese coinvolte.
È importante ricordare che il DUVRI riguarda i rischi interferenziali. I rischi specifici propri dell’attività di manutenzione restano invece in capo all’impresa appaltatrice.
corso DUVRI e la verifica dell’idoneità tecnico professionale

Il DUVRI è sempre obbligatorio?
Non necessariamente.
L’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 prevede alcuni casi nei quali l’obbligo di elaborazione del DUVRI non si applica, tra cui determinati lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, purché non siano presenti particolari rischi.
Anche quando il DUVRI non è necessario, rimangono comunque gli obblighi di:
- verifica dell’idoneità tecnico-professionale;
- informazione sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro;
- cooperazione e coordinamento tra committente e impresa;
- definizione delle modalità di accesso e svolgimento dell’intervento;
- gestione delle emergenze e delle eventuali temporanee disattivazioni.
La valutazione deve quindi essere effettuata caso per caso e documentata, evitando sia di predisporre DUVRI generici sia di escluderne automaticamente la necessità.
articolo: DUVRI ? come gestire gli appalti in sicurezza
Una procedura operativa per le aziende
In vista della scadenza, consigliamo alle aziende di:
- censire tutti gli impianti, le attrezzature e i sistemi antincendio presenti;
- individuare per ogni presidio l’impresa che effettua la manutenzione;
- richiedere l’elenco dei tecnici incaricati e i relativi attestati;
- verificare che ogni qualifica sia coerente con lo specifico presidio;
- aggiornare la documentazione di verifica dell’idoneità tecnico-professionale;
- valutare i rischi interferenziali e predisporre o aggiornare il DUVRI, quando necessario;
- definire le modalità di coordinamento prima dell’intervento;
- controllare la corretta registrazione delle manutenzioni nel registro dei controlli antincendio.
Il D.M. 1° settembre 2021 conferma infatti anche l’obbligo di mantenere aggiornato il registro dei controlli, nel quale devono essere annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e sulle attrezzature antincendio. Il registro deve essere disponibile per gli organi di vigilanza. Il testo completo è consultabile sul sito dei Vigili del Fuoco.
La sorveglianza visiva svolta tra un controllo periodico e l’altro potrà invece continuare a essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti, purché abbiano ricevuto adeguate istruzioni.
Il supporto di Safety Contact
Safety Contact può supportare le aziende nella gestione degli appalti di manutenzione antincendio attraverso:
- verifica e aggiornamento della documentazione dei fornitori;
- predisposizione di schede per la qualifica tecnico-professionale;
- valutazione dei rischi interferenziali;
- redazione e aggiornamento del DUVRI;
- organizzazione delle attività di cooperazione e coordinamento;
- verifica e gestione del registro dei controlli antincendio.
La scadenza del 25 settembre 2026 rappresenta quindi l’occasione per verificare non soltanto gli attestati dei manutentori, ma l’intero sistema aziendale di affidamento, coordinamento e controllo delle attività in appalto.
Articolo a cura di Mauro Pepe con il supporto dell’IA. Immagini create con IA.

















