Pubblicata in GU 28 dicembre 2024 n. 303 la Legge 13 dicembre 2024 n. 203, collegata alla Manovra 2025, recante disposizioni in materia di lavoro.
Diverse novità, alcune anche a modifica del Dlgs 81/08 e smi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Scarica in pdf – articolo 1 Legge 203 del 13 dicembre 2024 legge 2023 13 dicembre 2024
In breve i punti più significativi:
Aggiornamento formativo dei medici competenti: modifica dell’articolo 38 con l’introduzione del il principio con il quale sarà il Ministero della Salute a verificare la sussistenza dei requisiti per poter continuare a svolgere il ruolo di Medico competenti senza che sia il medico a dover comunicare i crediti ottenuti.
Comunque le organizzazioni potranno continuare ad conusltare il portale del Ministero per verificare che il proprio medico sia in regola con gli obblighi formativi.
Modifiche all’Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria del D.lgs 81/08
considerate le diverse modifiche introddotte dalla Legge, il “nuovo” articolo 41 risulterà come di seguito:
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
[…]
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.
2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.
[…]
4-bis. Entro il 31 dicembre 2024, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.
[…]
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
[…]
9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza all’azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Inoltre la Legge prevede le seguenti modifiche relativamente l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei:
- e) all’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, e’ consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di
illuminazione e di microclima.
- Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali e’ consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo»;
- f) all’articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5,».
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con Nota 9740, del 30 dicembre 2024, ha fornito un’analisi preliminare delle novità introdotte dal cosiddetto Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024).
Il Documento si concentra, in particolare, sugli aspetti della nuova norma che interessano l’attività dell’Ispettorato del Lavoro.
Nel dettaglio, ecco gli articoli della L. 203/24 presi in esame dalla Nota 9740 INL:
- Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
- Art. 6 (Sospensione della prestazione di cassa integrazione)
- Art. 10 (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro)
- Art. 11 (Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali)
- Art. 13 (Durata del periodo di prova)
- Art. 14 (Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile)
- Art. 17 (Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti)
- Art. 18 (Unico contratto di apprendistato duale)
- Art. 19 (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro)
- Art. 20 (Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro).
a cura Mauro Pepe