Riportiamo un aggiornamento pubblicato il 14/01/25 sulla pagina del sito di ATS Milano relativamente le modifiche apportatte dalla Legge 13 dicembre 2024 n. 203, al Dlgs 81/08 e smi, in particolare all’art. 65 relativamente l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei:
Scarica in pdf – articolo 1 Legge 203 del 13 dicembre 2024 legge 2023 13 dicembre 2024
La Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024) ha apportato modifiche al D.Lgs. 81/2008 in tema di LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI.
L’articolo 1 comma 1 lettera e) della Legge 203/24 è intervenuto, modificandolo, sull’articolo 65 del D.lgs. 81/2008.
Le modifiche apportate alla norma trasferiscono dai Servizi PSAL delle ATS all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le competenze in merito all’autorizzazione in deroga all’uso ai fini lavorativi dei locali sotterranei o semisotterranei. L’istituto dell’autorizzazione in deroga, oggi vigente, viene sostituito da una comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro da inviarsi esclusivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il provvedimento normativo, nel sostituire i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008, abroga la generale deroga all’uso di detti locali qualora siano presenti particolari esigenze tecniche, prevedendo l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in tutti i casi in cui ne sia previsto l’uso ai fini lavorativi.
Nel dare applicazione alla disposizione normativa le ATS, a far data dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo (12/01/2025), non possono più accettare richieste di deroga ex art. 65 del D.Lgs. 81/2008, che dovranno essere trasmesse, a cura del richiedente, esclusivamente ai competenti uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo le modalità che saranno dallo stesso indicate. Le richieste di deroga pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento restano di competenza dei Servizi PSAL delle ATS che vi provvedono secondo la consueta prassi amministrativa.
Le autorizzazioni all’utilizzo di locali di lavoro con altezza inferiore ai 3 mt (Art. 63 D.Lgs 81/2008) restano invece ancora in capo ad ATS.
Fonte: ATS Milano
modifiche al D.gs 81/08 e smi relativamente l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei:
- e) all’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, e’ consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di
illuminazione e di microclima.
- Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali e’ consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo»;
- f) all’articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5,».
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.