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MUD 2018: nuovo modulo

30 Gen 2018
Safety Group Italia
Off
Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD), mud, rifiuti

Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2017 «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018» è stato sostituito il modulo di comunicazione in precedenza definito con un analogo decreto del 17 dicembre 2014.

Il nuovo modello  purtroppo aggiunge una serie di comunicazioni,  schede moduli.

Scadenza: La scadenza è il 30 aprile 2018.

https://mudsemplificato.ecocerved.it/

La “Scheda autorizzazioni”, in passato prevista solo per i gestori di alcune tipologie di impianti di trattamento, ora è legata ad ogni autorizzazione al trattamento di rifiuti del dichiarante. Diviene necessario, quindi, compilare una pluralità di schede autorizzazioni fornendo ogni informazione sui titoli abilitativi, sulle attività di gestione dei rifiuti e sulla capacità di trattamento autorizzata.
Presumibilmente con l’estensione dell’obbligo si è inteso dar corso all’obbligo, finora non assolto, di creazione della banca dati completa e aggiornata di tutti gli impianti di trattamento a qualsiasi titolo autorizzati ad operare. Uno strumento essenziale per garantire la trasparenza e l’efficienza del settore.
Certo è che il D.Lgs. 152/2006 prevede che siano gli enti che rilasciano le autorizzazioni o che iscrivono le imprese che effettuano la comunicazione per realizzare operazioni di recupero secondo le procedure semplificate a dover fornire al Catasto nazionale dei rifiuti, gestito da ISPRA, le copie dei titoli abilitativi.
Questo nuovo onere che grava sugli operatori del settore non appare pertanto giustificato, anche in considerazione dell’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, sancito dall’art. 45, c. 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455, di acquisire d’ufficio, e non tramite richiesta alle imprese o ai cittadini, i dati in possesso di altre amministrazioni pubbliche.
Sembra, infine, che la scelta di richiedere i dati relativi alle autorizzazioni con la nuova scheda, e non mediante l’inserimento di tali dati nei moduli con i quali si documenta la singola attività di trattamento dei rifiuti (moduli MG “Operazioni di gestione rifiuti svolte nell’unità locale”, MG-Veicoli, MG-Imballaggi, MG-RAEE), precluda, o quantomeno renda estremamente difficile, la documentazione delle attività di gestione effettuate sulla base della singola autorizzazione.
Il D.P.C.M. di approvazione della nuova modulistica introduce, inoltre, una nuova “Scheda SBOP” relativa all’immissione sul mercato di borse in plastica. Si tratta di una rilevazione di dettaglio degli shopper in plastica suddivisi per tipologia (borse in materiale leggero di spessore inferiore a 50 micron, a 15 micron, borse biodegradabili e compostabili ecc.) che non coinvolge le singole imprese in qualità di dichiaranti perché tali dati devono essere forniti al catasto nazionale rifiuti esclusivamente dal Conai o dai sistemi di gestione dei rifiuti di imballaggi alternativi riconosciuti.

Comunicazione semplificata via PEC

Cambiano le modalità di invio della Comunicazione semplificata, una modalità di presentazione del MUD riservata ai produttori iniziali di rifiuti che non abbiano prodotto nel 2017 più di sette tipologie di rifiuti all’interno dell’unità locale alla quale si riferisce la dichiarazione, che non abbiano utilizzato più di tre trasportatori o impianti di trattamento per ogni tipologia di rifiuti e che non abbiano trasportato con mezzi dell’impresa o dell’ente rifiuti speciali pericolosi. Le condizioni citate devono essere tutte soddisfatte.
Da quest’anno è obbligatorio compilare la Comunicazione semplificata on-line, sul portale http://mudsemplificato.ecocerved.it, stampare la dichiarazione su carta e sottoscriverla, predisporre un unico file formato .pdf (eventualmente sottoscritto con firma digitale) contenente anche l’attestazione del versamento dei diritti di segreteria e, in caso di firma autografa, la scansione del documento di identità del dichiarante, e inviare il file, allegandolo ad un messaggio di posta elettronica certificata riportante in oggetto il codice fiscale dell’impresa o dell’ente, all’indirizzo: comunicazioneMUD@pec.it.
Perciò non sarà più possibile spedire i moduli cartacei con raccomandata, come è avvenuto fino all’anno scorso.
 

MUD: i soggetti obbligati

Le norme che individuano i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti non hanno subito modifiche recenti, rispetto al 2017 non vi sono quindi variazioni dell’insieme di imprese ed enti tenuti a presentare il MUD.
In particolare, i soggetti obbligati a presentare le differenti “Comunicazioni” sono i seguenti.
1. Comunicazione Rifiuti (art. 189, c. 3, D.Lgs. 152/2006) [1]
– Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti speciali pericolosi che decadono dall’esercizio della loro attività);
– Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
– Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
– Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti:
da lavorazioni industriali,
da lavorazioni artigianali e
da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, o costituiti da fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi
L’individuazione di quest’ultimo sottoinsieme di soggetti obbligati è operata mediante riferimento alla “produzione iniziale” delle tipologie di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), pertanto deve essere segnalato che finora non mai è stato chiarito se l’obbligo sussista anche per i rifiuti non pericolosi decadenti da attività di recupero e smaltimento dei quali i gestori degli impianti sono “nuovi produttori” ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera f).
La formulazione vigente dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 prevede l’obbligo di comunicazione annuale anche per le imprese agricole che producono rifiuti speciali pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro ma, a seguito delle previsioni della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, così come i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (servizi di barbiere e parrucchiere, attività degli istituti di bellezza e di tatuaggio e piercing), non sono più tenuti a presentare il MUD. Esonerati, infine, anche le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
La Comunicazione rifiuti deve essere presentata anche dai:
– Gestori degli impianti portuali di raccolta e dei servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (art. 4, c. 6, D.Lgs. 182/2003).
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso (Art. 7, c. 2-bis, D.Lgs. 209/2003)
– Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e dei relativi componenti e materiali.
3. Comunicazione Imballaggi (art. 220, c. 2, D.Lgs. 152/2006)
– Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
– Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 19, c. 6, D.Lgs. 49/2014)
– Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione (art. 189, c. 5, del D.Lgs. 152/2006)
– Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (art. 29, c. 6, D.Lgs. 49/2014)
– Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento

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  • Avatar Giuseppe Anedda ★★★★★ 5 mesi fa
    Ringrazio Aifos per avermi consentito di partecipare al seminario avente per oggetto: “L’impatto delle Nuove Norme CEI 11-27, … More UNI 9612, UNI 11719, sulla Valutazione dei Rischi e sulla Corretta Selezione degli APVR”; ringrazio anche tutti i relatori, bravi nell'esporre i temi in esame in modo esaustivo ed efficace. Grazie anche per l'attestato.
  • Avatar Fabrizio Oricchio ★★★★★ 5 mesi fa
    Nonostante i tempi compressi, le novità introdotte dagli aggiornamenti delle norme tecniche CEI 11-27, UNI 9612 ed UNI 11719 … More sono state illustrate chiaramente ed efficacemente cosiccome il loro impatto sulla Valutazione dei Rischi. Ottimi gli esempi pratici a corredo. Splendido lavoro.
  • Avatar Marco Braghin ★★★★★ un mese fa
    Ho partecipato al webinar "Line of fire", ben organizzato e tenuto da persone competenti.

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