Aggiornamento: settembre 2026 La gestione dei near miss, o mancati infortuni, è diventata un tema ancora più rilevante per le imprese.
L’articolo 15 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha previsto l’adozione di linee guida nazionali per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni nelle imprese con più di quindici dipendenti.
Il termine stabilito dalla norma era di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto e risulta quindi scaduto il 30 aprile 2026. Alla data del presente aggiornamento, tuttavia, non risultano ancora pubblicate le linee guida ministeriali né il decreto destinato a definire le modalità di comunicazione dei dati aggregati.

La norma è in vigore, ma il sistema attuativo non è ancora completo
È importante distinguere due aspetti:
- l’articolo 15 è già in vigore e definisce il nuovo quadro nazionale dedicato al tracciamento dei mancati infortuni;
- la comunicazione telematica dei dati non è ancora operativa, perché devono essere definiti contenuti,
modalità, periodicità e canali di trasmissione.
Non è quindi corretto affermare che le aziende debbano già trasmettere dati attraverso un sistema telematico che non è stato ancora istituito. Allo stesso modo, allo stato attuale non risulta prevista una sanzione specifica collegata alla mancata trasmissione dei dati aggregati sui near miss.
Restano però pienamente applicabili gli obblighi generali previsti dal D.Lgs. 81/2008: valutare tutti i rischi, adottare misure di prevenzione e protezione, aggiornare la valutazione quando emergono elementi significativi, informare e formare i lavoratori, vigilare sull’applicazione delle procedure e programmare il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Un near miss rappresenta un’informazione concreta sulle condizioni di rischio presenti nell’organizzazione. Ignorarlo significa perdere l’occasione di intervenire prima che lo stesso evento possa ripetersi provocando un danno alle persone.
Che cos’è un near miss?
Un near miss è un incidente avvenuto durante il lavoro che non ha provocato una lesione o una malattia, ma che avrebbe potuto farlo. È quindi diverso da una semplice situazione pericolosa o da una non conformità, perché nel near miss l’evento incidentale si è effettivamente verificato, anche se non ha causato un danno alla persona.
Esempi possono essere:
- la caduta di un materiale che non colpisce nessuno;
- il ribaltamento evitato di un mezzo di lavoro;
- un investimento mancato di un lavoratore da parte di un veicolo;
- una fuoriuscita di sostanze pericolose senza conseguenze per le persone;
- un contatto elettrico o l’avviamento inatteso di un’attrezzatura senza danni;
- la caduta o lo scivolamento di un lavoratore senza lesioni.
Il riferimento tecnico: la metodologia INAIL “CONDIVIDO”
In attesa delle linee guida ministeriali, il principale riferimento tecnico nazionale è rappresentato dalla metodologia
INAIL “CONDIVIDO”, sviluppata per supportare le imprese nella segnalazione, nell’analisi e nel trattamento
dei near miss e delle situazioni pericolose.
La metodologia propone un processo strutturato che comprende:
- la segnalazione dell’evento;
- la presa in carico da parte delle figure aziendali competenti;
- la ricostruzione della dinamica;
- l’analisi multifattoriale delle cause;
- l’individuazione delle eventuali criticità organizzative;
- la definizione delle azioni correttive e preventive;
- l’attribuzione di responsabilità e scadenze;
- la verifica dell’attuazione e dell’efficacia degli interventi.
L’articolo 15 stabilisce inoltre che le future linee guida dovranno tenere conto delle procedure già elaborate da INAIL.
Per questo motivo, adottare oggi un sistema coerente con “CONDIVIDO” rappresenta una scelta organizzativa ragionevole e
consente di prepararsi ai futuri sviluppi, pur senza poter garantire una perfetta coincidenza con modalità attuative non ancora pubblicate.
Near miss e modello OT23 INAIL
La gestione dei mancati infortuni assume rilievo anche nell’ambito del modello OT23 INAIL. Il modello OT23 2027, relativo agli interventi realizzati nel corso del 2026, conferma l’intervento E-10 dedicato alla rilevazione dei near miss e prevede uno specifico modulo per la segnalazione, l’analisi e il trattamento degli eventi.
L’eventuale accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa è subordinato al rispetto puntuale delle condizioni previste dal modello OT23 applicabile. La semplice disponibilità di una procedura o di una scheda aziendale non sostituisce la necessità di
documentare gli interventi e rispettare tutti i requisiti richiesti da INAIL.





















