ACCORDO UNICO STATO-REGIONI per la FORMAZIONE alla SICUREZZA pubblicato in GAZZETTA UFFICIALE
In data 24 maggio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 l’Accordo Stato Regioni n.59 del 17/04/25, defintio ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il testo dell’accordo è pubblicato sul sito web del Ministero del Lavoro al seguente indirizzo clicca e scarica in pdf – Accordo Stato Regione Formazione dal sito del Ministero
L’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha rilanciato l’attenzione sul valore preventivo della formazione, andando oltre il semplice obbligo normativo. L’obiettivo centrale è garantire che ogni lavoratore possa tornare a casa sano e salvo, puntando su percorsi formativi progettati con attenzione ai rischi specifici e integrati da informazione e addestramento.
L’Accordo Unico introduce importanti novità:
- Fornisce indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione della formazione.
- Responsabilizza maggiormente i soggetti formatori, anche le imprese che decidono di formare il proprio personale internamente, imponendo obblighi documentali come il “fascicolo del corso”.
- Estende l’obbligo formativo anche ai datori di lavoro, in linea con la Legge 215/2021, e aggiorna i percorsi per i preposti.
- Impone attenzione alla scelta dei docenti, alla documentazione formale e alla valutazione finale dell’apprendimento e dell’efficacia sul campo.
in breve
- Definizione dei requisiti del soggetto formatore anche per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS;
- stretta sui soggetti di diretta emanazione di Organismi Paritetici e Associazioni sindacali;
- obbligo del progetto formativo;
- massimo 30 allievi per corso;
- obbligo di stilare i verbale di verifica finale;
- obbligo di inserire il codice fiscale sugli attestati;
- tenuta del fascicolo del corso per 10 anni;
- esonero dai requisiti del soggetto formatore per il datore di lavoro che organizza direttamente la formazione dei suoi lavoratori, dirigenti e preposti;
- esonero dai requisiti del D.I. 06/03/2013 per il datore di lavoro SPP;
- corso preposti e dirigenti valido ex art. 97 comma 3;
- corso preposti passa da 8 a 12 ore e quello dirigente passa da 16 a 12 ore + 6 ore per i cantieri;
- inserito il corso per datori di lavoro;
- spariscono i livelli di rischio per il corso datore di lavoro SPP ma compaiono i moduli specialistici come per l’RSPP/ASPP;
- nasce un nuovo SP dedicato alla Pesca;
- definita la formazione per lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- i docenti per le attrezzature devono avere i requisiti del D.I. 06/03/2013, anche i docenti della pratica;
- spariscono i moduli giuridico-normativi delle attrezzature e i moduli teorici aumentano di 1 ora;
- inserito modulo per carrelli per sollevamento carichi e persone;
- aggiunte come attrezzature: carro raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carriponte;
- dopo 10 anni dal corso o dall’ultimo aggiornamento, va rifatto il corso iniziale;
- convegni e seminari non hanno più il limite del 50% del monte ore per l’aggiornamento ma non si possono più usare per aggiornare lavoratori e preposti;
- la scadenza dei corsi decorre dalla data riportata sull’attestato;
- l’aggiornamento dei preposti diventa biennale;
- datore di lavoro aggiorna la formazione ogni 5 anni con un corso da 6 ore;
- datore di lavoro che svolge direttamente il SPP fa 8 ore ogni 5 anni;
- aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni per gli spazi confinati;
- indicazioni su come progettare, erogare e verificare le attività di formazione;
- divieto di uso del cellulare per partecipare ai corsi di formazione in videconferenza;
- formazione teorica per le attrezzature non si può fare in videoconferenza;
- formazione datore di lavoro SPP non si può erogare in elearning;
- aggiornamento preposti non si può erogare in elaerning;
- aggiornamento attrezzature non si può erogare in videoconferenza;
- obbligo di valutazione del gradimento;
- obbligo di verifica finale per tutti i corsi e modalità definite;
- verifica di efficacia sul luogo di lavoro;
- Definizione dei requisiti del soggetto formatore anche per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS;
- stretta sui soggetti di diretta emanazione di Organismi Paritetici e Associazioni sindacali;
- obbligo del progetto formativo;
- massimo 30 allievi per corso;
- obbligo di stilare i verbale di verifica finale;
- obbligo di inserire il codice fiscale sugli attestati;
- tenuta del fascicolo del corso per 10 anni;
- esonero dai requisiti del soggetto formatore per il datore di lavoro che organizza direttamente la formazione dei suoi lavoratori, dirigenti e preposti;
- esonero dai requisiti del D.I. 06/03/2013 per il datore di lavoro SPP;
- corso preposti e dirigenti valido ex art. 97 comma 3;
- corso preposti passa da 8 a 12 ore e quello dirigente passa da 16 a 12 ore + 6 ore per i cantieri;
- inserito il corso per datori di lavoro;
- spariscono i livelli di rischio per il corso datore di lavoro SPP ma compaiono i moduli specialistici come per l’RSPP/ASPP;
- nasce un nuovo SP dedicato alla Pesca;
- definita la formazione per lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- i docenti per le attrezzature devono avere i requisiti del D.I. 06/03/2013, anche i docenti della pratica;
- spariscono i moduli giuridico-normativi delle attrezzature e i moduli teorici aumentano di 1 ora;
- inserito modulo per carrelli per sollevamento carichi e persone;
- aggiunte come attrezzature: carro raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carriponte;
- dopo 10 anni dal corso o dall’ultimo aggiornamento, va rifatto il corso iniziale;
- convegni e seminari non hanno più il limite del 50% del monte ore per l’aggiornamento ma non si possono più usare per aggiornare lavoratori e preposti;
- la scadenza dei corsi decorre dalla data riportata sull’attestato;
- l’aggiornamento dei preposti diventa biennale;
- datore di lavoro aggiorna la formazione ogni 5 anni con un corso da 6 ore;
- datore di lavoro che svolge direttamente il SPP fa 8 ore ogni 5 anni;
- aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni per gli spazi confinati;
- indicazioni su come progettare, erogare e verificare le attività di formazione;
- divieto di uso del cellulare per partecipare ai corsi di formazione in videconferenza;
- formazione teorica per le attrezzature non si può fare in videoconferenza;
- formazione datore di lavoro SPP non si può erogare in elearning;
- aggiornamento preposti non si può erogare in elaerning;
- aggiornamento attrezzature non si può erogare in videoconferenza;
- obbligo di valutazione del gradimento;
- obbligo di verifica finale per tutti i corsi e modalità definite;
Il documento traccia le modalità, le durate e più in generale alcuni dei requisiti fondamentali per la formazione per lavoratori, preposti, dirigenti, il datore di lavoro, il DL SPP, il RSPP e gli ASPP, i coordinatori per la sicurezza, gli addetti all’uso delle attrezzature di lavoro (tra le quali si aggiungono i carroponti) e, nonchè gli addetti alle attività in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento.
Il nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro accorpa tutti i precedenti Accordi Stato Regioni, ossia:
- Accordo del 21/12/11 (Rep. 221/CSR) sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti
- Accordo del 21/12/11 (Rep. 223/CSR) sulla formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP)
- Accordo del 22/02/12 sulla formazione degli operatori di alcune attrezzature di lavoro
- Accordo del 7/7/16 sulla formazione del RSPP e dell’ASPP
Viene inoltre abrogato l’Accordo del 25/7/12 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/11.
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Ricapitolando, il nuovo Accordo sulla Formazione 2025 individua la durata e i contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:
- datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs 81/08 e smi
- responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs 81/08 e smi
- datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs 81/08 e smi
- coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del D.lgs 81/08 e smi
- lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
- operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.lgs 81/08 e smi
Tra l’altro, il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, provvede:
- all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/08 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
- all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Gli aspetti e le novità introdotte sono tante e importanti, dai requisiti dei formatori alla verifica dell’apprendimento nonchè l’effettività, e finalmente dall’analisi dei fabbisogni formativi e dei contesti organizzativi.
In questa fase vogliamo evidenziare alcune tra le princiapli novità :
- la formazione obbligatoria per il DATORE di LAVORO
- nuovo percorso formativo per i preposti (12 ore) con aggiornamento obbligatorio ogni due anni
- corsi attrezzature obbligatori per
- caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
- carroponte: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando + Parte Pratica (7 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina.
- macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
- tutti i corsi di aggiornamneto attrezzature dovranno essere realizzati esclusivamente in presenza
- obbligo consegna attestati formativi ai lavoratori
I tecnici/consulenti di Safety daranno supporto a tutte organizzazioni per analizzare, definire e progettare la formazione in materia di salute e sicurezza.
Il nuovo Accordo “Unico” riguardante la formazione alla salute e sicurezza sul lavoro di AiFOS Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
Numero speciale dei Quaderni della Sicurezza AiFOS dedicato all’Accordo Unico Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
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