Il Decreto Fiscale (DL 145/2021 – conventito in Legge 2015 del 17 dicmevre 2021) riguarda diversi aspetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Di particolare attenzione è quando modificato dell’art. 37 del D.lgs 81/08, alcuni aspetti già operativi e altri che dovranno essere definiti ….
“2. ……. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo. 70
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori“
Sicuramente i nuovi Accordi non saranno definiti per la data del 30 giugno, si spera comunque entro fine anno … ricordiamo che però altri punti già modificati dell’art. 37 sono già in vigore.
In merito alla formazione del preposto permane l’obbligo formativo attualmente vigente.
Formazione iniziale del preposto prevista dall’ Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011: corso formazione aggiuntiva preposti 8 ore
Altra grande novità contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37 di cui attendiamo preziose indicani riguard la formazione obbligatoria del datore di lavoro
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.
articolo: Ispettorato Lavoro: chiarimenti obblighi formativi datore di lavoro – preposti e addestramento
articolo: APPALTO: obbligo indicazione PREPOSTO