1° ottobre 2024 – Patente a Crediti per le organiazzioni Operanti nei Cantieri
Premessa
Dal 1° ottobre 2024 per lavorare nei cantieri sarà necessaria la patente a punti/crediti. Il funzionamento è simile a quello di una patente per auto. Si parte da una base iniziale di 30 punti: nel caso si verifichino incidenti, infortuni sul lavoro e/o violazioni delle norme di sicurezza, si procede alla decurtazione dei punti secondo la tabella prevista dalla normativa.
Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Sono escluse le imprese e gli autonomi che effettuano lavori intellettuali: il geometra che deve fare dei rilievi, i CSP e i CSE con partita iva. E’ escluso chi deve solo consegnare del materiale, senza posa.
L’obbligo di possesso della patente riguarderà tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere.
L’obbligo riguarda pertanto non solo le imprese del settore dell’edilizia ma anche tutte le imprese che operano in cantiere.
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Pertanto, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) ed i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Requisiti per il rilascio
La patente è rilasciata, su autocertificazione dell’impresa, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il rilascio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti dal testo unico sicurezza;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF);
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ove prevista.
ATTENZIONE: non tutti i requisiti elencati sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati (ad esempio, il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori).
Rilascio
Per il rilascio della Patente è necessario presentare domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), da 1 ottobre 2024.
La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri. Il limite minimo di crediti sotto il quale non sarà possibile lavorare è fissato a 15.
La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Sanzioni
Le imprese prive di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:
- una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto;
- esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.
La data del 1° ottobre al momento non è stata oggetto di proroga.
ISTRUZIONI OPERTIVE:
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è accertato mediante la presentazione di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (pertanto, eventuali falsità costituiscono illecito penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.). In particolare:
- l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
- gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.
Tuttavia, è già possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27 co. 1 del D.lgs. 81/2008 e sopra riportati, a mezzo PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, compilando il modello allegato.
ATTENZIONE: la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblicata ieri specifica che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
circolare n. 4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: dal sito del Ispettorato Nazionale del Lavoro: circolare 4 /2024 INL patente crediti cantieri
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
modello autorcertifcazione in formato word (da silto INL): Autocertificazione requisiti patente
Da ultimo, segnaliamo che dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, concernente le ipotesi in cui lo stesso abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
Restiamo a disposizione per supporvi nella verifica dei requisiti specificifi di sicurezza:
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti dal testo unico sicurezza;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ove prevista.
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