periodicità aggiornamento corso antincendio triennale
La circolare dei vigili del fuoco in merito all’aggiornamento degli addetti alla squadra antincendio.
Il D. Lgs. 81/08 prevede l’obbligo di aggiornamento periodico degli addetti Antincendio anche se non è precisata la periodicità. .
La Circolare n. 12653 del 23 febbraio 2011, il Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per la Formazione) chiarisce gli aspetti relativi alla formazione degli addetti antincendio ribadendo che
“(…omissis…) Com’è noto il D. Lgs. 81/08 ha previsto l’obbligatorietà dell’aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze. Poiché sempre più numerose sono le richieste di attivazione dei medesimi corsi, sia da parte degli Enti esterni che dal territorio, la scrivente Direzione, acquisito il parere della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica per quanto di competenza, trasmette in allegato il programma, i contenuti e la durata dei predetti corsi distinti per tipologia di rischio, al fine di un uniforme applicazione dell’attività formativa sull’intero territorio nazionale. (…omissis…)”
La Circolare non ha valenza di legge in quanto rappresenta una interpretazione della Norma ma considerando che l’aggiornamento degli addetti al Pronto Soccorso aziendale – come previsto al DM. 388/03 – avviene con cadenza triennale è verosimile che la stessa periodicità possa essere applicata anche per l’aggiornamento degli addetti al servizio antincendio aziendale. Questa indicazione temporale è rafforzata dalla nota n. 1014 del 26 gennaio 2012 della Direzione regionale Emilia Romagna del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in risposta a un quesito del Comando provinciale dei VVFF di Forlì-Cesena, dove si ritiene la cadenza triennale “ragionevole in analogia a quanto previsto in materia di pronto soccorso”.
“(…omissis…) la cadenza triennale dell’aggiornamento formativo possa ritenersi ragionevole in analogia a quanto previsto in materia di pronto soccorso (…omissis…)”. Vedi documento.
Obblighi e sanzioni per l’inadempimento
Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 consiste nell’arresto da due a quattro mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
Rif. normativi: D.lgs 81/08 – art. 37 comma 9: “I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
DM 10 marzo 1998 Art. 7: I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX.