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L’individuazione del preposto: la posizione di supremazia

07 Nov 2013
Safety Group Italia
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preposto

Preposto sicurezza

L’individuazione del preposto va compiuta con riferimento alle reali mansioni esercitate e alla posizione di supremazia. Il preposto deve pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall’imprenditore. Di Rolando Dubini (da puntosicuro)

Pubblichiamo alcuni estratti dal nuovo libro di Rolando Dubini, pubblicati sul sito puntosicuro.it, dal titolo “ Guida alla sicurezza per il Preposto e il Dirigente – I contenuti della formazione particolare aggiuntiva per il preposto e per il modulo giuridico per il dirigente”, pubblicato nel mese di maggio di quest’anno da Punto Sicuro/Media Italia Media. Ci soffermiamo oggi sull’individuazione e i compiti del preposto.

L’individuazione del preposto
La individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche “va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell’ambito dell’organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante” (Corte di Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n° 7999, Chierici ed altro, in motivazione).
In questo caso il preposto svolge un compito che, definito genericamente dalla massima come “dirigere”, rappresenta un modo concreto di sovraintendere all’attività dei lavoratori.
Come anzidetto, “l’individuazione dei destinatari degli obblighi di prevenzione dagli infortuni sul lavoro va compiuta caso per caso, con riferimento alla organizzazione dell’impresa e alle mansioni esercitate in concreto dai singoli” (Cassazione sez. IV, n. 927 del 29.12.82): possiamo dunque affermare che “in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il preposto condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilità soltanto gli obblighi di sorveglianza, per cui egli non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro, ma deve invece vigilare affinché gli ordini vengano regolarmente eseguiti. L’omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali cautele” [Cassazione penale, sez. IV, 21 giugno 1988, Cass. pen. 1989, 1091 (s.m.). Riv. pen. 1989, 377. Giust. pen. 1989, II,362 (s.m.)].
In particolare trattasi di un soggetto, alle dirette dipendenze del datore di lavoro, al quale è attribuita (di fatto, o mediante specifico incarico) una funzione di controllo permanente e di sovrintendenza nello svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare ha ritenuto, la Cass. Pen. sez. IV, con sentenza del 25/1/1982 n. 745, che “i preposti non esauriscono il loro obbligo con l’impartire generiche disposizioni al personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione di tali disposizioni e a predisporre i mezzi che si rendano necessari”.
I preposti hanno dunque il compito fondamentale e prevenzionisticamente preziosissimo di verificare la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall’azienda, e dalla legge, tese alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.
Anche prescindendo da una formale investitura da parte del datore di lavoro nella posizione di preposto con attribuzione dei compiti connessi e delle conseguenti responsabilità (si veda l’art. 299 D.Lgs. n. 81/2008: “Esercizio di fatto di poteri direttivi”, norma secondo la quale “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”), il preposto (anche di fatto) sarà comunque obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica, in quanto espressamente menzionato tra i soggetti contitolari dell’obbligazione di sicurezza dall’art. 2 comma 1 lettera d) e dall’art. 19 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
In sintesi: «la stessa formulazione della norma (art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. n. 626/1994) – negli stessi, pressoché identici, termini usati dall’art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 [ora artt. 2 comma 1 lett. c ed e, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008] – consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega» e le precise disposizione della legislazione prevenzionistica in materia di «obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (…) può far ritenere che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza» (Cassazione penale, Sez. IV- Sentenza n. 11351 del 31 marzo 2006).
L’attività di sovraintendere: contenuto dettagliato – preposto sicurezza
I preposti sovraintendono all’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, e questo vale per tutti i settori di attività privati o pubblici, secondo quanto chiaramente affermato dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
L’attività di sovraintendere che caratterizza la funzione del preposto comprende il potere di impartire ordini e istruzioni per regolare l’esecuzione del lavoro altrui, e il controllo affinché tale lavoro venga svolto in sicurezza, utilizzando tutti i necessari e idonei mezzi e dispositivi forniti dal datore di lavoro: va dunque sottolineato che il preposto ha un compito specifico inerente lo svolgimento di mansioni di vigilanza antinfortunistica, perché, in passato ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e dell’art. 1 comma 4 bis D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e ora dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, ha il compito di “sovrintendere alle attività”, e quindi “il preposto ha solamente il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri” (e, in più, “è tenuto a collaborare con l’imprenditore e, quindi, a fargli presenti le carenze in tema di prevenzione, riscontrate nel luogo di lavoro”) (Cass. 26 giugno 1996, Fera, in Dir. prat. lav., 1996, 33, 2387).
Nel concetto di preposto sicurezza consolidatosi con la definizione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 626/94 è contenuta tutta l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità: “il preposto è, nella impresa, colui che … sovrintende alle attività cui siano addetti i lavoratori subordinati anche con il compito – non esclusivo, ma sussidiario, spettando quel compito, anzitutto, al datore di lavoro e ai dirigenti, tra i quali il direttore dei lavori se nominato – di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall’imprenditore in conformità con le norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche”: dunque “compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro” (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).
Conformemente al proprio ruolo gerarchico, «in caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il capo reparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi» (Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990 n. 10272, Baiguini).
In tal senso «rispondono del reato di lesioni personali colpose gravi, commesso con la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro, il primario di un reparto di “rianimazione centralizzata” ed il responsabile di una ditta fornitrice per aver omesso sia di indicare sia di far adottare al personale ospedaliero misure precauzionali per l’uso di un’apparecchiatura per il monitoraggio cruento della pressione sanguigna e, dunque, per non aver impedito che una fuoriuscita di sangue dall’apparecchiatura applicata a un paziente ammalato di Aids (verificatasi al momento della rimozione del traduttore dalla cupola in occasione delle operazioni necessarie per il trasporto del paziente stesso in altro reparto) investisse in più parti del corpo una infermiera priva di quel momento di mezzi personali di protezione, provocandole un’infezione da Hiv con indebolimento permanente del sistema immunitario, dell’organo della procreazione e delle funzioni psichiche (Pretura Torino 22 marzo 1989, in Foro it. 1990, II,58).
 Rolando Dubini, avvocato in Milano
Fonte: puntosicuro.it
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