La proroga al momento è arrivata solo per il “decreto Controlli”, con entrata in vigore slittata di un anno, al 25 settembre 2023.
Ma per il DM 2/9/21 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” resta l’entrata in vigore al 4 ottobre 2022.
Cosa cambia rispetto al DM 10/3/98 (NEW) e cosa deve fare il datore di lavoro:
- Verificare che il piano di emergenza predisposto sia in linea con i requisiti richiesti dal nuovo DM 2/9/21. Il piano deve contenere non solo le consuete misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza, ma anche le misure di gestione in esercizio (NEW), sempre in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività e dell’organizzazione aziendale
Strumenti operativi:
- Allegato I -Gestione della sicurezza antincendio in esercizio
- Allegato II -Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
- Il piano di emergenza è obbligatorio non solo per i luoghi di lavoro ove siano occupati almeno 10 lavoratori e/o che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011 (attività soggette al controllo dei VVF), altresì anche nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone (NEW), indipendentemente dal numero dei lavoratori. (NOTA Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio).
- Permane l’obbligo della prova di emergenza / simulazione antincendio ANNUALE salvo diverse disposizioni per casi specifici (vd scuole). I lavoratori devono partecipare all’esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l’esercizio dell’attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).
Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze (NEW). Non solo disabilità motoria, dunque!
Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell’allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC) o altro sistema efficace.
- Garantire l’aggiornamento della formazione degli addetti al servizio antincendio che da periodico diventa quinquennale (NEW)
Assicurarsi che TUTTI i lavoratori siano informati sulle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio oltre che in emergenza – potrà essere utile adottare le check list di sorveglianza presidi antincendio (check sorveglianza antincendio) a cura di personale interno all’organizzazione – e sui pericoli di incendio in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività
Nel presente articolo riepiloghiamo gli adempimenti a carico dei datori di lavoro che dovranno attivarsi entro le scadenze, per ottemprare ai nuovi obblighi.
Nuovi Decreti PREVENZIONE INCENDI: quali novità per i datori di lavoro?
In breve obblighi datori di lavoro :
- verificare e adottare misure preventive, protettive, precauzioni di esercizio (rif. MINICODICE / CODICE) non solo procedure in emergenza, ma anche procedure operative “in esercizio”, durante l’attività quotidiana
- effettuare/aggiornare la valutazione del rischio incendio e piano di emergenza (rif. MINICODICE / CODICE / DECRETO GSA) verificare che l’attuale valutazione del rischio sia conforme e completa rispetto ai nuovi requisiti di legge
- effettuare con personale competente e qualificato i controlli e la manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio (rif. DECRETO CONTROLLI) accertare e pretendere che il personale esterno addetto alla manutenzione delle attrezzature antincendio sia qualificato come da prescrizione normativa
- nominare e formare gli addetti antincendio e in-formare TUTTI i lavoratori su i rischi d’incendio dell’attività (rif. DECRETO GSA) i rischi di incendio devono essere condivisi con TUTTI i lavoratori attraverso corsi mirati di acquisizione informazione e consapevolezza
- realizzare le prove di emergenza periodiche (annuale) con tutti i lavoratori (rif. DECRETO GSA) la simulazione mira a verificare ed educare i comportamenti di tutti gli occupanti in caso di emergenza e non può ridursi all’attivazione dell’allarme e alla conta dei presenti al punto di raccolta: se le vie di esodo principali fossero interdette? Se dal locale server uscisse del fumo? Se tra gli occupanti ci fossero feriti?
- attuare la sorveglianza antincendio e compilare il registro antincendio (rif. DECRETO CONTROLLI) la sistematicità dei controlli ed il coinvolgimento dei lavoratori nell’attività pratica aumenta la consapevolezza e garantisce efficacia ed efficienza di intervento
- D.M. 1 settembre 2021 cosiddetto Decreto Controlli “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs.81/08”
- D.M. 2 settembre 2021 cosiddetto Decreto GSA “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b), del D.Lgs.81/08”
- D.M. 3 settembre 2021 cosiddetto Decreto Minicodice “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs.81/08”
Con la pubblicazione del DM 01/09/2021 – cd. Decreto Controlli si completa l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio.
Il Decreto stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II del decreto.
In sostanza il datore di lavoro deve :
- verificare i requisiti tecnico- professionali delle società di manutenzione presidi antincendio che (finalmente!) è obbligata a servirsi di personale “esperto e qualificato”
- predisporre il registro controlli ove annotare le verifiche del manutentore di TUTTE le attrezzature antincendio (estintori, idranti, porte tagliafuoco, luci di emergenza, etc.), da tenere costantemente aggiornato
- realizzare la sorveglianza antincendio anche con personale interno preposto, con adeguata formazione, all’effettuazione della verifica periodica visiva delle attrezzature antincendio e di emergenza in dotazione all’azienda (scarica check list antincendio in formato word)
Il Registro Antincendio deve riportare le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività d’informazione e formazione antincendio dei lavoratori. Dovrà essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione delle autorità competente e del manutentore.
Entrerà in vigore IL 25/9/2022 tranne disposizione art. 4 prorogate al 25 settembre 2023 (qualifica tecnici manutentori).– Abrogazione art.3 comma 1 lettera e) – art.4 – Allegato VI del DM 10/3/98
Con la pubblicazione del DM 02/09/2021 – cd. Decreto GSA si completa l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori.
In sostanza il datore di lavoro deve :
- Gestire la sicurezza antincendio (GSA) come processo iterativo che evidenzia e ricomprende: 1) il concetto di sicurezza antincendio in esercizio, oltre che in emergenza 2) Il concetto di inclusività: riguarda TUTTI i lavoratori, non solo gli addetti al servizio antincendio (passaggio dal concetto di persone “disabili” a quello di persone con “esigenze speciali” (INCLUSIVITA’) nella progettazione dell’emergenza e dell’evacuazione locali);
- formare gli addetti al servizio antincendio rispettando i nuovi percorsi formativi e aggiornamenti periodici; l’aggiornamento per chi ha già frequentato il corso, deve essere svolto entro 5 anni dalla data di ultima formazione effettuata (base o aggiornamento) o, se il corso è stato svolto da più di 5 anni, entro ottobre 2023;
- informare TUTTI i lavoratori sui rischi di incendio specifici del luogo di lavoro, ovvero in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività; ai lavoratori va fornita informazione circa la valutazione rischio incendio/analisi del rischio e le istruzioni operative specifiche che ricomprendano anche le attività da svolgere in esercizio
- redigere/aggiornare il piano di emergenza che deve essere predisposto, oltre che nelle attività soggette al controllo da parte dei VVF e nei luoghi di lavoro con almeno 10 dipendenti, nel caso di attività aperte al pubblico caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 occupanti; rimane invariata la necessità per le attività che non ricadono nel caso precedentemente illustrato di predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza (planimetria emergenza + indicazioni schematiche del corretto comportamento in emergenza);
Entrerà in vigore IL 4/10/2022 – Abrogazione art.3 comma 1 lettera f) – artt. 5-6-7 – Allegato VII del DM 10/3/98
Articolo: FORMAZIONE ANTINCENDIO: quali novità
Articolo:Sorveglianza Antincendio: check-list controlli
Con la pubblicazione Decreto 3 settembre 2021 – cd. Decreto ‘Mini-Codice’, si completa il pacchetto di Decreti con cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inteso aggiornare le disposizioni del D.M. 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro».
Il Decreto ‘Mini-Codice’ introduce, con l’Allegato I, criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Regola la sicurezza antincendio per le attività a basso rischio NON normate e NON soggette, così da colmare un «buco» normativo.
Entrerà in vigore IL 29/10/2022 – Con il Mini-codice il DM 10/3/98 viene definitivamente abrogato
Anche se non in vigore e/o il rinnovo della SCIA antincendio è ancora lontano, è bene verificare se l’impianto del proprio sistema di sicurezza antincendio è adeguato alla nuova norma…
corso Valutazione Rischio Incendio – Piani di Emergenza (agg. RSPP/RLS)
vedi Safety33 webinar sorveglianza antincendio
Antincendio: nuovi percorsi formativi
la prova di gestione emergenze
Ogni anno risulta necessario e obbligatorio effettuare una prova di gestione delle emergenze per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento, cosi da addestrare il personale ad affrontare le diverse possibili situazioni di emergenza (incendio, terremoto, black-out, etc.), verificare se le misure definite sono corrette e applicabili individuando eventuali spunti di miglioramento.
i nostri percorsi formativi
- corso add. Antincendio (basso-medio-alto -aggiornamenti- preparazione esame VV)
- corsi ad. Sq. pronto soccorso (GRUPPO A – B/C – aggiornamenti)
- corso Valutazione Rischio Incendio e piano di emergenza (per RSPP/ASPP/preposti/dirigenti)
- corso La gestione delle emergenze (per RSPP/ASPP/preposti/dirigenti/Resp-coordinatori emergenze)
- corso utilizzo dispositivi antincendio – estintori
Gestione emergenze in azienda (consulenza per VR e definizione procedure)
- corso Valutazione Rischio Incendio e piano di emergenza
- corso Resp. e Coordinatori gestione emergenze aziendali (con anche indicazioni per realizzare prova)
- simulazione Guidata con prova gestione emergenze per incaricati
- prova gestione emergenze guidata – con simulazione emergenza
- prova gestione emergenze con preavviso – con simulazione emergenza
- prova gestione emergenze improvvisa – con simulazione emergenza*
- prova gestione emergenza ambiente confinato
- prova gestione emergenza ambientale con simulazione scenario emergenza (fumo/fuoco – emergenza ambientale -sversamento)
- gestione emergenze condomini