Come previsto dall’art. 46 c. 3 del D.lgs 81/08, sono stati finalmente emanati i Decreti che definiscono i nuovi criteri di prevenzione incendi, in allineamento con l’aggiornamento e con la revisione normativa in corso da anni nel settore e che vede il suo apice con il Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/8/2015 e s.m.i.).
Nel presente articolo riepiloghiamo gli adempimenti a carico dei datori di lavoro che dovranno attivarsi entro le scadenze, per ottemprare ai nuovi obblighi.
In breve obblighi datori di lavoro :
- verificare e adottare misure preventive, protettive, precauzioni di esercizio (rif. MINICODICE / CODICE) non solo procedure in emergenza, ma anche procedure operative “in esercizio”, durante l’attività quotidiana
- effettuare/aggiornare la valutazione del rischio incendio e piano di emergenza (rif. MINICODICE / CODICE / DECRETO GSA) verificare che l’attuale valutazione del rischio sia conforme e completa rispetto ai nuovi requisiti di legge
- effettuare con personale competente e qualificato i controlli e la manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio (rif. DECRETO CONTROLLI) accertare e pretendere che il personale esterno addetto alla manutenzione delle attrezzature antincendio sia qualificato come da prescrizione normativa
- nominare e formare gli addetti antincendio e in-formare TUTTI i lavoratori su i rischi d’incendio dell’attività (rif. DECRETO GSA) i rischi di incendio devono essere condivisi con TUTTI i lavoratori attraverso corsi mirati di acquisizione informazione e consapevolezza
- realizzare le prove di emergenza periodiche (annuale) con tutti i lavoratori (rif. DECRETO GSA) la simulazione mira a verificare ed educare i comportamenti di tutti gli occupanti in caso di emergenza e non può ridursi all’attivazione dell’allarme e alla conta dei presenti al punto di raccolta: se le vie di esodo principali fossero interdette? Se dal locale server uscisse del fumo? Se tra gli occupanti ci fossero feriti?
- attuare la sorveglianza antincendio e compilare il registro antincendio (rif. DECRETO CONTROLLI) la sistematicità dei controlli ed il coinvolgimento dei lavoratori nell’attività pratica aumenta la consapevolezza e garantisce efficacia ed efficienza di intervento
- D.M. 1 settembre 2021 cosiddetto Decreto Controlli “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs.81/08”
- D.M. 2 settembre 2021 cosiddetto Decreto GSA “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b), del D.Lgs.81/08”
- D.M. 3 settembre 2021 cosiddetto Decreto Minicodice “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs.81/08”
Con la pubblicazione del DM 01/09/2021 – cd. Decreto Controlli si completa l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio.
Il Decreto stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II del decreto.
In sostanza il datore di lavoro deve :
- verificare i requisiti tecnico- professionali delle società di manutenzione presidi antincendio che (finalmente!) è obbligata a servirsi di personale “esperto e qualificato”
- predisporre il registro controlli ove annotare le verifiche del manutentore di TUTTE le attrezzature antincendio (estintori, idranti, porte tagliafuoco, luci di emergenza, etc.), da tenere costantemente aggiornato
- realizzare la sorveglianza antincendio anche con personale interno preposto, con adeguata formazione, all’effettuazione della verifica periodica visiva delle attrezzature antincendio e di emergenza in dotazione all’azienda (scarica check list antincendio in formato word)
Il Registro Antincendio deve riportare le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività d’informazione e formazione antincendio dei lavoratori. Dovrà essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione delle autorità competente e del manutentore.
Entrerà in vigore IL 25/9/2022 – Abrogazione art.3 comma 1 lettera e) – art.4 – Allegato VI del DM 10/3/98
Con la pubblicazione del DM 02/09/2021 – cd. Decreto GSA si completa l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori.
In sostanza il datore di lavoro deve :
- Gestire la sicurezza antincendio (GSA) come processo iterativo che evidenzia e ricomprende: 1) il concetto di sicurezza antincendio in esercizio, oltre che in emergenza 2) Il concetto di inclusività: riguarda TUTTI i lavoratori, non solo gli addetti al servizio antincendio (passaggio dal concetto di persone “disabili” a quello di persone con “esigenze speciali” (INCLUSIVITA’) nella progettazione dell’emergenza e dell’evacuazione locali);
- formare gli addetti al servizio antincendio rispettando i nuovi percorsi formativi e aggiornamenti periodici; l’aggiornamento per chi ha già frequentato il corso, deve essere svolto entro 5 anni dalla data di ultima formazione effettuata (base o aggiornamento) o, se il corso è stato svolto da più di 5 anni, entro ottobre 2023;
- informare TUTTI i lavoratori sui rischi di incendio specifici del luogo di lavoro, ovvero in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività; ai lavoratori va fornita informazione circa la valutazione rischio incendio/analisi del rischio e le istruzioni operative specifiche che ricomprendano anche le attività da svolgere in esercizio
- redigere/aggiornare il piano di emergenza che deve essere predisposto, oltre che nelle attività soggette al controllo da parte dei VVF e nei luoghi di lavoro con almeno 10 dipendenti, nel caso di attività aperte al pubblico caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 occupanti; rimane invariata la necessità per le attività che non ricadono nel caso precedentemente illustrato di predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza (planimetria emergenza + indicazioni schematiche del corretto comportamento in emergenza);
Entrerà in vigore IL 4/10/2022 – Abrogazione art.3 comma 1 lettera f) – artt. 5-6-7 – Allegato VII del DM 10/3/98
Articolo: FORMAZIONE ANTINCENDIO: quali novità
Articolo:Sorveglianza Antincendio: check-list controlli
Con la pubblicazione Decreto 3 settembre 2021 – cd. Decreto ‘Mini-Codice’, si completa il pacchetto di Decreti con cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inteso aggiornare le disposizioni del D.M. 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro».
Il Decreto ‘Mini-Codice’ introduce, con l’Allegato I, criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Regola la sicurezza antincendio per le attività a basso rischio NON normate e NON soggette, così da colmare un «buco» normativo.
Entrerà in vigore IL 29/10/2022 – Con il Mini-codice il DM 10/3/98 viene definitivamente abrogato
Anche se non in vigore e/o il rinnovo della SCIA antincendio è ancora lontano, è bene verificare se l’impianto del proprio sistema di sicurezza antincendio è adeguato alla nuova norma…
corso Valutazione Rischio Incendio – Piani di Emergenza (agg. RSPP/RLS)
22 settembre 2022 – orario 14/18
22 novembre 2022 – orario 14/18
vedi Safety33 webinar sorveglianza antincendio
Antincendio: nuovi percorsi formativi