Prevenzione incendi per attività asili nido – La Regola Tecnica Verticale V.9 del Codice di prevenzione incendi.
Pubblicazione frutto della collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneririguardante la progettazione di un asilo nido di nuova realizzazione, confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 16 luglio 2014 e s.m.i. (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la RT V V.9, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità e per le soluzioni conformi, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.
Prevenzione Incendi Per Attività Asili Nido in pdf
Asili nido – la normativa applicabile
- Per la progettazione di un asilo nido è (ancora 5 ) possibile seguire due strade, alternative fra loro:
applicare la RT tradizionale di cui al d.m. 16 luglio 2014 e s.m.i.;
applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al DM 6 aprile 2020 e s.m.i.: V.9 “Asili nido”.
Si segnala che, individuato uno dei due percorsi normativi, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari.
Per le attività non rientranti nel campo di applicazione dei dd.mm. 16 luglio 2014 e 6 aprile 2020, si applica quanto disposto dall’art. 3 del d.m. 3 settembre 2021, distinguendo gli asili nido a “rischio di incendio basso”, per i quali si applica il “Minicodice”, dagli asili nido non soggetti e non a “rischio di incendio basso”, per i quali si applica il Codice.
Asili Nido: obbligo formazione antincendio