In particolare, con riferimento all’art. 49 comma 4-bis della legge 122/2010, sono state fornite le seguenti direttive:
1. l’attivazione della procedura semplificata della SCIA è una scelta opzionale da parte dell’interessato. Pertanto, si può continuare a presentare le domande per i diversi procedimenti di prevenzione incendi (parere di conformità, CPI, deroga, rinnovo del CPI) secondo le procedure tuttora vigenti stabilite dal DPR 37/98. Per le procedure ordinarie, i procedimenti proseguiranno l’iter nel rispetto dei tempi previsti dal DPR stesso senza nessuna modifica di termini o di procedure;
2. la SCIA può essere chiesta solo nei casi di attività per la quale esiste una norma di riferimento, dato che essa presuppone che esista un atto autorizzativo il cui rilascio dipende dall’accertamento di requisiti o presupposti stabiliti per legge. Poichè, quando non esiste una regola tecnica, i criteri generali emanati (il DM 10 marzo 1998) devono essere modulati caso per caso, il Ministero ha ritenuto che non sia compatibile un procedimento autocertificato con l’applicazione di soli criteri generali di prevenzione incendi;
3. analogo ragionamento vale per le deroghe, che quindi sono escluse dalla possibilità di autocertificazione.
In sostanza, quindi, la formulazione involuta della previsione di legge, forse anche contraddittoria in alcuni punti (in quanto prima sembra eliminare tutti i procedimenti autorizzativi e sostituirli con l’autocertificazione e poi resuscita i regolamenti dei procedimenti stessi, chiedendone un aggiornamento entro dodici mesi), ha costretto il Ministero a fornire delle valutazioni che, seppure non suffragate da riferimenti normativi specifici, sono almeno ragionevoli.
Fonte: antincendio.it