Ogni anno risulta necessario e obbligatorio effettuare una prova di gestione delle emergenze per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento, cosi da addestrare il personale ad affrontare le diverse possibili situazioni di emergenza (incendio, terremoto, black-out, etc.), verificare se le misure definite sono corrette e applicabili individuando eventuali spunti di miglioramento.
Spesso l’importanza di queste prove è sottovalutata e si riducono a banale formalità, presa come un gioco da parte di molti lavoratori, che ne approfittano per “prendersi una pausa” dal lavoro (partecipando distrattamente alla prova) o, peggio, ignorandola completamente e restando al proprio posto in quanto, dicono, hanno “cose più importanti da fare”. Non si tratta, ovviamente, di un gioco o di una perdita di tempo.
Le prove di evacuazione possono essere effettuate in modo estremamente efficace ed accurato, con benefici reali percepiti da parte di tutti (lavoratori, addetti alle emergenze e datore di lavoro), che va ben al di là della semplice ottemperanza agli obblighi di legge. Ma occorre sapere come eseguirle nel modo corretto, prevenendo i problemi e massimizzando il risultato, coninvolgendo il più possibile i lavoratori, trasmettendo l’utilità e necessità di queste attività (le prove devono essere realizzate anche negli eventuali turni notturni).
La prova è un obbligo richiamato dal D.M. del 10/03/98, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, nel dettaglio, infatti, l’art. 5 indica che in seguito alla valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII del D.M. del 10/03/98
La prova di evacuazione deve essere effettuata almeno una volta l’anno.
DM 10 marzo 1998 Art. 5. – Gestione dell’emergenza in caso di incendio
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio
Le prova deve esser realizzata secondo quanto indicato nell’Allegato VII del D.M. 10/03/98, al punto 7.4.
7.4 – ESERCITAZIONI ANTINCENDIO
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell’art. 5 del presente decreto, ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell’attuare quanto segue:
-percorrere le vie di uscita
-identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti
-identificare la posizione dei dispositivi di allarme
-identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
L’allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco. I lavoratori devono partecipare l’esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme. Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro. Nei luoghi di lavoro di grandi di mensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un’evacuazione simultanea dell’intero luogo di lavoro. In tali situazioni l’evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare l’andamento dell’esercitazi one e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.
Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:
-una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti
-si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori
-siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.
Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l’amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.
formazione professionale per RSPP/RLS/preposti: come organizzare le prove, la gestione del panico …. le diverse possibili emergenze, non solo incendio
Corso “La gestione delle emergenze” (agg RSPP/RLS)
Tutti i lavoratori coninvolti deovranno essere da prima informati e formati, nonchè addestrati sulle procedure da seguire. In particolar modo gli addetti alla gestione delle emergenze (addetti sq. pronto soccorso e antincendio). Solitamente si realizzano incontri in prepazione alle prove, che verranno realizzate inzialmente in modo concordato fino ad arrivare a realizzarle a sopresa, proprio per testare se quanto definito e appreso funziona effettivamente.
Le prove servono proprio a verificare eventuali non conformità e punti di miglioramento. Si possono realizzare diverse simulazioni, con scenari di diversi.
Contattaci per avere indicazioni e supporto per realizzare le procedure di gestione delle emergenze e le simulazioni. Safety dispone degli strumenti per poter simulare diversi scenari (simulatori di fumo, sversamenti ambientali, etc.).
Il datore di lavoro che non programma gli interventi, non prende i provvedimenti e non dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato, possano cessare la loro attività e mettersi al sicuro è soggetto a sanzioni penali (come definito dall’art. 43 del D.Lgs. 81/08).
i nostri percorsi formativi
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