Il 12 ottobre oltre a diventare operativo il sistema SINP (che prevede l’obbligho da parte del datore di lavoro comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno – vedi notizia ) diventerà operativo anche la tenuta, in modalità telematica, del registro degli esposti ad agenti cancerogeni/mutageni e biologici.
I datori di lavoro avranno a disposizione le modalità telematiche per comunicare i dati relativi ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e ad agenti biologici, direttamente sul portale dell’INAIL.
Le disposizioni normative e procedurali, a carico del datore di lavoro, relative alla tenuta dei registri dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni o mutageni (art.243, DLGS 81 del 2008 s.m.), così come dei lavoratori esposti agli agenti biologici (art. 280, DLGS 81 del 2008 s.m.) hanno trovato per lungo tempo completa sovrapposizione con quanto previsto per il registro degli infortuni (sul tema, art.18, comma 1, lett. r, DLGS 81 del 2008 s.m.).
Difatti, riferendosi a quanto disposto all’art.53, comma 6, prima delle significative modifiche apportate nel 2015, nei riguardi dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e biologici (al pari del registro degli infortuni) era previsto rimanessero in vigore fino a «sei mesi» dopo l’adozione del decreto interministeriale con il quale si sarebbe istituito il Sistema Informativo Nazionale di Prevenzione (SINP). Un Sistema innovativo (che ricordiamo, non previsto nel DLGS 626 del 1994), finalizzato non solo alla costituzione di una banca dati informatizzata nazionale prevista per raccogliere tutte le comunicazioni dei datori di lavoro relative agli infortuni sul lavoro, a fini statistici e assicurativi, ma quale sistema più ampio di gestione e di confronto dei flussi informativi, nonché dei dati relativi al quadro occupazionale e di rischio, utili al promuovere interventi mirati di prevenzione. Un utilissimo strumento che avrebbe dovuto essere istituito, secondo quanto disposto ai sensi dell’art.8, comma 4, «entro 180 giorni» dalla data di entrata in vigore del DLGS 81 del 2008 s.m..

















